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Art. 1 L. 241/90 - Principi generali dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. (1)La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (2)I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (3) La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190.




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