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  • Art. 14 quinquies L. 241/90 - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

Art. 21 L. 241/90 -Disposizioni sanzionatorie

Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (2)  Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. (3)  Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 20. (1)  La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. (4)  (1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. (2) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124. (3) Comma abrogato dall’ art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124. (4) Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.




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