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  • Art. 14 quinquies L. 241/90 - Rimedi per le amministrazioni dissenzienti

Art. 21 quater L. 241/90 - Efficacia ed esecutività del provvedimento

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. (1) (2) (1) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis. (2) Comma così modificato dall’ art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124.




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