Art. 21 septies L. 241/90 - Nullità del provvedimento
E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (1) (2)
(1) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
Nullo il provvedimento amministrativo in difetto degli elementi essenziali
Ai sensi dell'art. 21-septies, L. 7 agosto 1990 n. 241 deve ritenersi nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3129 del 17 maggio 2010