Art. 25 L. 241/90 - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente (1). Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (2).

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (3).

5 bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (4).

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (4).

(1) Le parole: «nonché presso l’amministrazione resistente» sono state aggiunte dall'art. 8, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Comma è stato da ultimo così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), della L. 11 febbraio 2005, n. 15. A norma dell'art. 23, comma 3, della L. 11 febbraio 2005, n. 15, le disposizioni di cui a questo comma hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di adeguamento alle modifiche introdotte.

(3) Comma è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c), dell'Allegato 4 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010.

(4) Comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato 4 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010.

 

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Il silenzio inadempimento Profili sostanziali e processuali, D'Alessandri Fabrizio, Scatola Emanuele, Altalex editore, 2016

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Diritto degli enti locali, Staderini Francesco, Caretti Paolo, Milazzo Pietro, Wolters Kluwer, 2019

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Cassazione civile, sez. Unite, 9912/2018: giurisdizione del giudice amministrativo e accesso ai documenti amministrativi

La Corte di cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza del 20 aprile 2018 n. 9912 ha stabilito che “In materia di diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, nella quale la tutela del soggetto che intenda esaminare ed estrarre copia di determinati documenti amministrativi è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 25, comma 5, l. cit.), è inammissibile la doglianza di difetto di giurisdizione di tale giudice incentrata sull'assunto dell'inesistenza del diritto in relazione alla natura del documento richiesto, in tal caso ponendosi, non una questione di giurisdizione in senso tecnico, ma una questione di merito relativa all'esistenza o meno del diritto di accesso azionato.”

Cassazione penale 19216/2017: rivelazione ed utilizzazione di segreti d`ufficio

Con la sentenza n. 19216 la Cassazione penale in data 21 aprile 2017 ha stabilito che l'art. 326 c.p., nel prevedere come reato la rivelazione di “notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete”, si riferisce non soltanto alle notizie destinate a rimanere segrete in ogni tempo e in ogni luogo, ma anche a quelle relativamente alle quali il destinatario della rivelazione non sia titolare del diritto di accesso o non lo abbia azionato con le dovute modalità, ai sensi della legge n. 241/1990; il che vale, in particolare, per i funzionari di cancelleria e segreteria e per i dattilografi giudiziari, i quali, ai sensi dell'art. 159 della legge n. 1196/1960, sono tenuti ad “osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio".

Cassazione penale 25941/2015: elemento oggettivo del reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio

In tema di rifiuto di atti d'ufficio, deve ritenersi norma integratrice del precetto penale (con conseguente inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 47, terzo comma, cod. pen.) l'art. 25 della legge n. 241/1990 nella parte in cui prevede che il diritto di accesso agli atti di un procedimento amministrativo comprende anche quello di estrarre copia degli atti medesimi. Corte di cassazione Penale, sez. VI, 19 giugno 2015, n. 25941.



Convegni e Seminari

Trasparenza amministrativa e diritto di accesso

Si è svolto a febbraio 2020 il corso organizzato da Formazione Maggioli tenuto dai docenti Tiziano Tessaro e Margherita Bertin. Le lezioni prevedono approfondimenti sulla Legge n. 241/1990, sul D.Lgs. n. 97/2016 e sul D.Lgs. n. 33/2013. Presso la sede del Grand Hotel Adriatico di Firenze, i docenti hanno illustrato gli obblighi di pubblicazione e di accessibilità, anche informativa, da parte degli Enti Pubblici e le relative condotte da cui discendono responsabilità e sanzioni.


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