Art. 10 Codice Processo Penale Minorile - Inammissibilità dell'azione civile
Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato. 3. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
Corte costituzionale sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 433 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale).
Leggi altri articoli in: Codice del processo penale minorile