Art. 15 Codice Processo Penale Minorile - Eliminazione delle iscrizioni
1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all'ufficio del casellario giudiziale previsto dall'articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.
2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo anno di età della persona alla quale si riferiscono. Tutte le altre iscrizioni sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età.
Articolo abrogato dall'art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La stessa legge riporta all'art 5 comma 4: "Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa."
La ratio dell'abrogazione e della riformulazione della disciplina delle iscrizioni casellari dei minorenni è da rinvenirsi in una logica di riorganizzazione complessiva in materia di casellario giudiziale.