E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni. Articolo sostituito dall'art. 37, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.