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  • Art. 38 Codice Processo Penale Minorile - Procedimento davanti al tribunale per i minorenni

Art. 22 Codice Processo Penale Minorile - Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. 2.  Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4.  Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.




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