Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. (1) 2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore. (2) (1) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. (2) Comma aggiunto dall'art. 12-quater, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
Corte costituzionale sentenza 20-27 aprile 1995, n. 135 (Gazz. Uff. 3 maggio 1995, n. 18, serie speciale); Corte costituzionale sentenza 6-12 luglio 2000, n. 272 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale)