Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. (1) 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. (2) 5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. (1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 (Gazz. Uff. 19 aprile 1995, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato l'incostituzionalità del presente comma nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.