Art. 31 Codice Processo Penale Minorile - Svolgimento dell'udienza preliminare

Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso. (1)  2.  Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità. 3.  Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la responsabilità genitoriale. (3) 4.  Se l'esercente la responsabilità genitoriale non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 516 (lire un milione). In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la responsabilità genitoriale genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3. (3) 5.  La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9. (2) (1) Comma così modificato dall'art. 49, comma 2, L. 16 dicembre 1999, n. 479. (2)  Comma così sostituito dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. (3) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.




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