L'esercente la responsabilità genitoriale può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne. (1) 2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la responsabilità genitoriale abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi. (1) (1) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.