Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento può modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37comma 1 o applicarla in via provvisoria. (1) 2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. (1) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.