Art. 39 Codice Processo Penale Minorile - Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento

Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.




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