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Art. 41 Codice Processo Penale Minorile - Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni

Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la responsabilità genitoriale, il difensore e il pubblico ministero. (1) 2.  Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti. (1) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.




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