Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni l'imputato, l'esercente la responsabilità genitoriale, il difensore e il pubblico ministero. (1) 2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale per i minorenni disponga altrimenti. (1) Comma così modificato dall’ art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.