Delibera N. 131/14/CIR AGCOM

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Proroga dei termini di scadenza e modifica delle norme di cui alla delibera n. 42/13/cir recante “norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli sms/mms impiegati per servizi di messaggistica aziendale”, come modificata dalla delibera n. 50/14/cir.

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “Codice”);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR del 3 maggio 2012 recante: “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;

VISTA la delibera n. 42/13/CIR del 0 giugno 2013 recante “Norme per la sperimentazione di indicatori alfanumerici per l’identificazione del soggetto chiamante negli SMS/MMS impiegati nei servizi di messaggistica aziendale”, come modificata dalla delibera n. 50/14/CIR;

CONSIDERATA la necessità di valutare costantemente eventuali modifiche ed integrazioni del vigente Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e della

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relativa disciplina attuativa, al fine di fornire soluzione alle nuove esigenze che emergono da modifiche legislative, normative e dal mercato;

CONSIDERATA la natura sperimentale della disciplina temporanea dell’utilizzo di Alias stabilita dalla delibera n. 42/13/CIR, finalizzata a valutare i possibili problemi, gli impatti sul mercato, i benefici per le imprese ed i consumatori e, infine, a definire regole idonee a garantire la concorrenza e la tutela dell’utenza;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso dell’applicazione della disciplina temporanea dell’utilizzo di Alias stabilita dalla delibera n. 42/13/CIR;

RILEVATA la possibilità di modificare la suddetta disciplina nel corso del periodo di sperimentazione, mantenendone comunque inalterato il carattere sperimentale;

RITENUTO, per quanto precede, opportuna l’introduzione di modifiche minori, finalizzate a chiarire il significato e l’applicazione della disciplina, nonché ad aggiornarla sulla base degli sviluppi implementativi intervenuti;

CONSIDERATA la favorevole accoglienza della possibilità di utilizzare Alias, da parte dei diversi attori del mercato, Aziende, fornitori di servi di comunicazioni ed utenti;

RITENUTO opportuno prorogare di un ulteriore anno la possibilità di utilizzo degli Alias sulla base di una disciplina sperimentale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifica della delibera n. 42/13/CIR)

1. Il termine di cui all’art. 3, comma 1, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

2. L’art. 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale che, sulla base di un contratto di fornitura di tale tipo di servizio, consente ai clienti a cui ha dato in uso i numeri l’utilizzo degli Alias, è responsabile della rispondenza degli Alias utilizzati alle disposizioni del presente articolo ed adotta la massima diligenza al fine di evitare per

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quanto possibile l’impiego di Alias già utilizzati per altri clienti, nonché di Alias che differiscono in maniera non significativa da Alias già utilizzati.”

3. L’art. 4, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. L’Alias è costituito in modo tale da agevolare al massimo l’individuazione da parte del destinatario del soggetto responsabile del contenuto della comunicazione oppure del bene o servizio offerto dallo stesso, riducendo, al contempo, le possibilità di indurre a false individuazioni, pertanto è costituito in modo da essere distintivo del mittente, del bene o del servizio, non lesivo di diritti altrui e non ingannevole per il destinatario”

4. L’art. 4 comma 5, è sostituito dal seguente:

“5. L’Alias non può essere composto esclusivamente da caratteri numerici o da caratteri alfanumerici che possano simulare un numero in formato nazionale o internazionale”

5. L’Art. 5 (Obblighi dei fornitore del servizio di messaggistica aziendale), è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Obblighi dei fornitore del servizio di messaggistica aziendale)

1. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale che consente ai soggetti a cui ha dato in uso i numeri l’utilizzo degli Alias costituisce un elenco recante per ciascun Alias almeno quanto segue: i) Alias, ii) il numero E.164 associato; iii) la denominazione del soggetto a cui è dato in uso; iv) il relativo Codice Fiscale; v) la partita IVA; vi) le modalità per contattare tale soggetto e in particolare: vi.1) indirizzo, vi.2) numero telefonico, qualora esistenti, in ordine di preferenza del servizio clienti e del centralino, vi.3) fax, vi.4) e-mail, vi.5) PEC, vi.6) indirizzo del sito web, qualora esistente; vii) data in cui è dato in uso alla clientela; viii) data di cessazione, quando non più in uso.

2. I fornitori di servizi di messaggistica aziendale si registrano al registro unico degli Alias costituito presso l’Autorità. Le informazioni di cui al comma 1 precedente sono immesse dal fornitore del servizio di messaggistica aziendale nel registro unico, e sono mantenute aggiornate, apportando le debite aggiunte prima dell’inizio dell’impiego di un nuovo Alias e segnalando, entro 24 ore, la data di cessazione da quando questa è attuata.

3. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale informa i soggetti che utilizzano Alias della natura derogatoria e temporanea del presente provvedimento.

4. Il fornitore del servizio di messaggistica aziendale adotta, preventivamente, uno specifico codice di condotta, che fissa, tra l’altro, le regole per la costituzione degli Alias e le iniziative previste per la tutela dell’utenza. Il codice è pubblicato, attraverso un link appropriato nella Home page, nel sito web del fornitore del servizio di messaggistica aziendale.

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6. L’Art. 6 (Obblighi dei fornitori dei servizi all’accesso), è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Obblighi dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Il fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche stipula accordi con i fornitori di servizi di messaggistica aziendale, agendo in modo non discriminatorio nei confronti dei diversi fornitori di messaggistica aziendale anche con riferimento alla messaggistica originata dallo stesso fornitore di servizi all’accesso, per consentire alla propria clientela ed, ove applicabile, in modo non discriminatorio alla clientela degli operatori virtuali della propria rete, di ricevere messaggistica con Alias.

2. Il fornitore dei servizi all’accesso attua, prevedendo allo scopo idonei strumenti contrattuali nei rapporti commerciali con operatori nazionali ed esteri con cui è interconnesso, tutte le misure necessarie per impedire che i propri clienti siano destinatari di comunicazioni dati con CLI con codifica alfanumerica originate da utenza estera da soggetti con i quali non ha stabilito uno specifico accordo riguardante l’uso degli Alias in coerenza con il presente provvedimento. In ogni caso, per le comunicazioni dati con CLI con codifica alfanumerica originate da utenza estera, lo stesso fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche assume tutti gli obblighi e le responsabilità che il presente provvedimento attribuisce al fornitore di servizi di comunicazioni di messaggistica aziendale, con la sola esclusione del caso in cui l’accordo per la ricezione di tali comunicazioni dati da utenza estera è stabilito da altro soggetto autorizzato che agisce in qualità di fornitore del servizio di messaggistica aziendale.

3. Durante la sperimentazione di cui al presente provvedimento, il fornitore di servizi di comunicazioni fornisce ai propri clienti finali ed agli Uffici dell’Autorità, anche su semplice richiesta al centro servizi del proprio Customer care, gli estremi identificativi del reale soggetto mittente dei messaggi con Alias, quale risulta dai sistemi di rete, ove occorra interessando il fornitore di servizi di comunicazione elettronica che ha originato il messaggio.

4. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica che consentono ai propri clienti la possibilità di ricevere messaggi con Alias si registrano al registro unico degli Alias costituito presso l’Autorità”.

7. L’art. 7 (Norme finali) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Norme finali)

1. L’Autorità si riserva di dettare disposizioni volte ad uniformare ed a stabilire i contenuti minimi del codice di condotta di cui all’art. 5, comma 4.

2. L’Autorità si riserva di pubblicare sul proprio sito web, per agevolare i fornitori di messaggistica aziendale nella corretta definizione degli Alias ed a beneficio degli utenti, l’elenco degli Alias e dei soggetti che li hanno in uso, con i relativi dettagli identificativi, riguardanti almeno le comunicazioni pervenute al registro unico degli Alias nei tre mesi precedenti.

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3. L’Autorità si riserva di disciplinare le modalità per fornire all’utenza finale informazioni riguardo agli Alias, attraverso i servizi informazioni elenco abbonati, analogamente a quanto già previsto relativamente alle numerazioni dalla disciplina riguardante la Base Dati Unica di cui alla delibera n. 36/02/CONS. Fino all’implementazione di tale disciplina, l’obbligo di fornire i servizi di informazioni relativi agli Alias ricade sui fornitori dei servizi di comunicazione elettronica che fornisce ai propri clienti la possibilità di ricevere SMS con CLI con codifica alfanumerica. A tale scopo possono interrogare il registro unico degli Alias costituito presso l’Autorità.

4. In caso di necessità, a richiesta degli uffici dell’Autorità, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica attuano con immediatezza tutte le misure necessarie a cessare l’impiego di Alias associati a numeri di cui sono assegnatari.

5. Ferma restando l’adozione di specifici provvedimenti nei confronti dei responsabili in caso di violazione delle disposizioni che precedono e di ogni altra disposizione vigente, l’Autorità si riserva di disporre l’annullamento delle disposizioni in deroga di cui al presente provvedimento nel caso in cui si verifichino situazioni diffuse di grave turbativa della concorrenza o di grave danno agli interessi degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica.

6. L’Autorità rivede le disposizioni del presente regolamento entro il termine di cui all’art. 3, comma 1.”

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Laura Aria