Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR AGCOM
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA
Articolo 1 (Definizioni)
Articolo 2 (Piano di numerazione per servizi)
Articolo 3 (Assegnazione dei diritti d’uso delle numerazioni)
Articolo 4 (Procedure generali per l’assegnazione dei diritti d’uso delle numerazioni)
Articolo 5 (Criteri per l’utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione)
Articolo 6 (Identificazione della linea chiamante)
Articolo 7 (Numerazione geografica)
Articolo 8 (Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali)
Articolo 9 (Numerazioni per servizi interni di rete)
Articolo 10 (Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici)
Articolo 11 (Numerazione per servizi di accesso ad Internet)
Articolo 12 (Numeri per servizi di emergenza)
Articolo 13 (Numeri per servizi di pubblica utilità)
Articolo 14 (Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale)
Articolo 15 (Numeri per servizi di assistenza clienti "customer care")
Articolo 16 (Numerazione per servizi di addebito al chiamato)
Articolo 17 (Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)
Articolo 18 (Numerazione per servizi di numero unico o personale)
Articolo 19 (Numerazioni dedicate a servizi SMS/MMS e trasmissione dati)
Articolo 20 (Numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
Articolo 21 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per collegamenti relativi ai POS)
Articolo 22 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)
Articolo 23 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi di informazione elenco clienti)
Articolo 24 (Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
Articolo 25 (Codici per selezione del vettore Carrier Selection)
Articolo 26 (Codici di accesso a rete privata virtuale)
Articolo 27 (Numerazioni non decadiche)
Articolo 28 (Numeri identificativi dei punti di segnalazione)
Articolo 29 (Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)
Articolo 30 (Codici per utilizzi specifici)
Articolo 31 (Numerazioni e codici non descritti)
Articolo 32 (Norme transitorie e finali)
Allegato 1 al Piano di numerazione
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, ai fini del presente provvedimento si definiscono:
a) Cliente o contraente la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi.
b) Utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
c) Numero o numerazione: sequenza di cifre che identifica una specifica utenza.
d) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell’individuazione del servizio (o dei servizi) per il quale (o per i quali) la numerazione è utilizzabile.
e) Numero geografico: ciascun numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete. La definizione prescinde dalla tecnologia utilizzata per realizzare il collegamento.
f) Numero non geografico: ogni numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico.
g) Periodo di latenza: intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di una risorsa di numerazione per identificare utenze diverse.
h) Servizi interni di rete: servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di comunicazione elettronica ai propri clienti, correlati con le funzionalità di rete e relativi ai servizi di comunicazione di base, e che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi, come meglio specificato nel pertinente articolo.
i) Servizi di accesso ad Internet: servizi di accesso in modalità “dial-up” ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet Service Provider (ISP), per l’instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati.
j) Servizi senza oneri per il chiamante: servizi per i quali non è previsto alcun tipo di addebitato al chiamante, a qualsiasi rete esso appartenga. Tali servizi includono:
1) servizi di emergenza;
2) servizi di pubblica utilità;
3) servizi armonizzati europei a valenza sociale;
4) servizi di assistenza clienti "customer care";
5) servizi con addebito al chiamato.
k) Servizi con addebito al chiamato: servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata.
l) Servizi con addebito ripartito servizi per i quali il costo complessivo, che comprende il trasporto, l’instradamento e la gestione della chiamata, è ripartito tra chiamante e chiamato secondo le due seguenti categorie tariffarie:
1) ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;
6
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2) ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.
m) Servizio di numero unico o personale: servizio che permette al sottoscrittore di essere raggiunto, tramite uno stesso numero non geografico, ad un insieme discreto di possibili di destinazioni. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le diverse destinazioni alternative a cui indirizzare le chiamate.
n) Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l’uso di specifiche numerazioni, che consentono l’accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento, con addebito al cliente, sul conto o sul credito per servizi di comunicazione elettronica, di un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l’instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi, il cui svolgimento è soggetto ad una specifica disciplina, ai fini del presente provvedimento sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite in:
1) Servizi di carattere sociale-informativo, quali tra gli altri:
a) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
b) servizi di pubblica utilità;
c) servizi di informazione elenco clienti;
d) servizi informativi bancari e assicurativi;
e) servizi informativi che rivestono carattere di interesse generalizzato per la collettività.
2) Servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l’altro:
a) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
b) servizi editoriali e di rassegna stampa;
c) servizi di meteorologia;
d) servizi di assistenza clienti.
3) Servizi di chiamate di massa ovvero i servizi offerti, generalmente, per limitati periodi di tempo, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Comprendono, tra l’altro:
a) sondaggi di opinione;
b) televoto;
c) servizi di raccolta fondi;
d) giochi di massa;
e) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo.
4) Servizi di intrattenimento, quali, tra l’altro:
a) servizi di conversazione;
b) pronostici relativi a giochi;
c) servizi di astrologia e cartomanzia;
d) manifestazioni a premio;
e) caselle vocali;
f) giochi.
7
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
5) Servizi di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l’altro:
a) loghi e suonerie;
b) programmi software;
c) audio e video;
nonché, qualora non direttamente fruibili sul dispositivo di comunicazione, caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato, tra i quali, tra l’altro:
1) biglietti di trasporto pubblico;
2) parcheggi, accessi a zone a traffico limitato e pedaggi.
o) Servizi informazioni abbonati: servizi che consistono nella fornitura al cliente finale delle informazioni inerenti l’elenco dei clienti di rete fissa e di rete mobile di ogni fornitore dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
p) Nomadismo: prestazione associata ad un servizio di tipo fisso che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che può corrispondere al punto terminale di rete associato al sito del cliente indicato nel contratto con il fornitore dei servizi di comunicazioni elettroniche; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti.
q) Servizio di comunicazione elettronica nomadico: un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo.
r) Servizio di comunicazione telefonica nomadico: servizio che consente al cliente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete.
s) Comunicazione elettronica a tariffa di base: comunicazione elettronica effettuata mediante l’uso, conforme alle corrispondenti norme e non discriminatorio rispetto ad altre numerazioni della medesima tipologia, di una o più numerazioni appartenenti a una delle seguenti categorie:
1) numerazione prevista per servizi offerti gratuitamente agli utenti in base a disposizioni di legge o regolamentari (come, ad esempio, i numeri per servizi di assistenza clienti “customer care” dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica);
2) numerazione geografica;
3) numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici;
4) numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali;
5) numerazione per servizi di addebito al chiamato nazionali e internazionali, purché sia garantita la possibilità di chiamate originate da reti fisse o mobili nazionali;
6) numeri verdi internazionali universali (UIFN), purché sia garantita la possibilità di chiamate originate da reti fisse o mobili nazionali.
t) Soggetto autorizzato: un’impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata, o autorizzata a fornire servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
u) Operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata.
8
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
v) Operatore mobile virtuale: un’impresa autorizzata, non titolare di diritti d’uso di frequenze per servizi mobili, che fornisce un servizio di comunicazioni mobili e personali.
z) Operatore di rete mobile: un’impresa autorizzata, titolare di diritti d’uso di frequenze per servizi mobili, che fornisce servizi di comunicazioni mobili e personali
aa) Operatore telefonico nazionale: ai soli fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle numerazioni e dei codici, l’impresa che dichiara ai sensi dell’art.25 del Codice delle comunicazioni elettroniche di fornire il servizio di telefonia vocale sull’intero territorio nazionale.
bb) Fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche: l’impresa autorizzata che fornisce al cliente, anche utilizzando servizi all’ingrosso di altri soggetti autorizzati, il servizio di comunicazione elettronica stabilendo un rapporto contrattuale di fornitura.
cc) Assegnazione di numerazione: la concessione dei diritti d’uso di una determinata numerazione;
dd) Amministrazione competente: organismo incaricato di svolgere le attività di gestione del piano di numerazione, di assegnazione dei diritti d’uso della numerazione e di relativa vigilanza, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 2
(Piano di numerazione per servizi)
1. Il piano di numerazione è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:
0 Numerazione geografica
1 Numerazione per servizi specifici, numerazione breve e per servizi armonizzati europei a valenza sociale
2 Riservato per esigenze future
3 Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali
4 Numerazione per servizi interni di rete e servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati
5 Numerazioni per servizi di comunicazione telefonica nomadici
6 Riservato per esigenze future
7 Numerazione per servizi di accesso ad Internet e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali
8 Numerazione per servizi con addebito al chiamato, per servizi con addebito ripartito e per servizi a sovrapprezzo
9 Riservato per esigenze future
2. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento attribuisce le risorse di numerazione ai servizi, definendo l’associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.
9
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Articolo 3
(Assegnazione delle numerazioni)
1. I diritti d’uso delle numerazioni sono concessi ai soggetti in possesso di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata, che ne abbiano effettiva necessità, in base ai servizi svolti.
2. I diritti d’uso delle numerazioni, salvo ove diversamente specificato, sono concessi per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente.
3. I soggetti titolari di diritti d’uso di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione loro assegnata in conformità con le prescrizioni del presente piano. Tali soggetti sono pertanto tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni di cui sono titolari dei diritti d’uso, fatta salva la responsabilità che le norme in materia di pubblicità e televendite attribuiscono ad altri soggetti. I titolari dei diritti di uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra titolare dei diritti d’uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l’altro, la chiusura immediata dell’offerta di servizio a seguito di violazione accertata dai parte dei competenti organi.
4. In ogni caso, è fatto divieto, oltre che ai soggetti assegnatari di numerazione, anche ai soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli assegnatari ed agli utenti finali di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione, sia con riferimento ai servizi svolti sulle numerazioni sia per quanto riguarda la struttura stessa della numerazione. L’uso della selezione passante non deve alterare la struttura della numerazione, fatta eccezione per la lunghezza dei numeri geografici corrispondenti ai centralini.
5. La concessione dei diritti d’uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente, fissati dall’Amministrazione competente, sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità e commisurati direttamente alla quantità di risorse assegnate, senza distinzione tra le tipologie di numerazione che non siano giustificate sulla base della diversità dell’attività di vigilanza necessaria per le diverse numerazioni o, se necessario ed in misura proporzionata, sulla base della opportunità di favorire la competizione nel mercato o l’efficiente uso delle risorse.
6. L’utilizzo delle numerazioni in difformità del presente piano e della normativa vigente comporta, ai sensi del successivo art. 4, comma 9, la sospensione e la revoca, anche in via d’urgenza, dei relativi diritti d’uso delle numerazioni nonché l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
10
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Articolo 4
(Procedure generali per l’assegnazione delle numerazioni)
1. La richiesta per l’assegnazione di diritti d’uso della numerazione può essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede di domanda per l’ottenimento del titolo medesimo o di dichiarazione di cui all’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ove non diversamente stabilito dal presente provvedimento ovvero da appositi provvedimenti in relazione a specifiche numerazioni, l’assegnazione dei diritti d’uso avviene secondo le procedure del presente articolo.
2. I diritti d’uso sono assegnati per singole numerazioni o per blocchi di numerazione secondo le disposizioni pertinenti del presente provvedimento. Nel caso di assegnazione a blocchi, l’Amministrazione competente ha facoltà di assegnare, secondo criteri di equa distribuzione delle risorse, blocchi di dimensioni di un ordine di grandezza inferiore a quello previsto, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione. In occasione dell'apertura di nuove numerazioni, l’Amministrazione competente ha altresì facoltà di limitare la quantità di singole numerazioni o di blocchi assegnati a ciascun soggetto in fase di prima applicazione, al fine di prevenire indisponibilità di risorse e accaparramento nonché di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa ed ordinata ripartizione tra i richiedenti.
3. Il richiedente, in sede di domanda per l’assegnazione dei diritti d’uso delle numerazioni, deve fornire le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) riferimento al titolo autorizzatorio oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
d) distretto per il quale si richiede la numerazione (solo in caso di numerazione geografica);
e) numero di blocchi, numeri o codici richiesti;
f) eventuali blocchi, numeri o codici preferiti;
4. L’assegnazione provvisoria di risorse di numerazione può essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tale assegnazione può essere mantenuta anche durante il periodo necessario all’ottenimento del titolo autorizzatorio definitivo alla prestazione del servizio, purché la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale è stata autorizzata la sperimentazione. Le stesse risorse di numerazione possono essere confermate a seguito dell’acquisizione del titolo autorizzatorio definitivo, se conformi con l’attribuzione stabilita nel presente Piano di numerazione. Nel caso di diniego dell’autorizzazione definitiva le predette risorse di numerazione si intendono automaticamente revocate.
5. L’Amministrazione competente concede i diritti d’uso delle risorse di numerazione secondo la data di presentazione della richiesta, di norma entro tre settimane, ed, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.
6. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, l’Amministrazione competente procede alla assegnazione dei diritti d’uso previa
11
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
audizione delle parti. Le preferenze espresse dai soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio definitivo hanno priorità sulle preferenze espresse dai soggetti che intendono utilizzare la numerazione nell’ambito di una autorizzazione provvisoria.
7. La richiesta di ulteriori assegnazioni di numerazione è soggetta a verifica dell’utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente assegnata. Tale vincolo non si applica nel caso di richieste di assegnazione di diritti d’uso di numerazioni utilizzate per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di servizi differenti da quelli offerti sulla numerazione precedentemente assegnata. La dichiarazione del richiedente in merito al rispetto del limite sopra indicato è soggetta a verifica.
8. La risorsa di numerazione assume uno dei seguenti stati:
a) disponibile: risorsa utilizzabile per l’assegnazione del relativo diritto d’uso, anche provvisorio;
b) assegnata: risorsa il cui diritto d’uso è assegnato ad un soggetto;
c) assegnata provvisoriamente: risorsa il cui diritto d’uso è assegnato ad un soggetto per un esercizio sperimentale o per l’esecuzione di prove;
d) riservata: risorsa non utilizzabile;
e) utilizzata: risorsa impiegata per fornire servizio;
f) in latenza: risorsa temporaneamente indisponibile per l’assegnazione da parte dell’Amministrazione competente ovvero per l’utilizzo da parte dell’assegnatario o del soggetto autorizzato effettivo utilizzatore per un cliente diverso dal precedente cliente a cui era stata data in uso.
Si indicano, inoltre, con il termine:
- “restituite” le risorse di numerazione riconsegnate all’Amministrazione competente dal soggetto assegnatario per cause diverse tra le quali la sopravvenuta cessazione dell’attività o di un servizio ovvero per valutazioni di ordine commerciale;
- “revocate” le risorse di numerazione che l’Amministrazione competente ha ritirato al soggetto assegnatario.
9. I diritti d’uso delle risorse di numerazione sono sospesi o revocati, se del caso anche con provvedimento d’urgenza, nel caso di utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente, ovvero di uso per finalità diverse dai servizi di comunicazione elettronica. Tali diritti sono revocati nel caso di cessazione del servizio da parte del titolare dei medesimi ovvero in caso di revoca del titolo autorizzatorio. I diritti d’uso delle risorse di numerazione possono altresì essere revocati dall’Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso di:
a) modifica dei termini del titolo;
b) risorse non utilizzate entro il termine temporale prescritto a partire dall’assegnazione;
c) necessità di sopperire a situazioni di insufficienza di risorse rispetto alle richieste.
10. Nel caso di portabilità di numeri assegnati su base singolo numero, la titolarità del diritto d’uso e l’onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d’uso spetta al fornitore di servizi recipient.
12
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
11. Nel caso di revoca o di restituzione dei diritti d’uso di numerazioni assegnate a blocchi, qualora una o più numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilità, su reti di altri operatori, i diritti d’uso dell’intero blocco ed i relativi oneri contributivi sono assegnati di norma al fornitore di servizi di comunicazione elettronica che ha il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco utilizzato dai propri clienti.
12. Le numerazioni assegnate ad un soggetto, in caso di trasferimento dell’attività ad altro soggetto, sono assegnati, con i relativi oneri, a quest’ultimo soggetto subentrante.
13. L’assegnatario delle numerazioni che intende trasferire tali numerazioni ad altro soggetto autorizzato, inoltra richiesta all’Amministrazione competente, la quale fornisce il proprio nulla osta al trasferimento e modifica conseguentemente le concessioni dei relativi di ritti d’uso, di norma entro tre settimane.
14. L’assegnatario della numerazione che consente l’utilizzo di tale numerazione ad un altro soggetto autorizzato, lo comunica preventivamente, con almeno tre settimane di anticipo all’Amministrazione competente, che verifica la conformità dell’operazione alle disposizioni del presente provvedimento. L’utilizzatore della numerazione assume tutti gli obblighi connessi alla numerazione stessa previsti dal presente provvedimento, fatta eccezione del pagamento dei contributi per i diritti d’uso che rimane in capo all’assegnatario. La possibilità di cui al presente comma è ammessa per archi di numerazione di cui il soggetto è assegnatario delle tipologie seguenti: geografiche, per servizi mobili e personali, per servizi nomadici e IMSI generabili con il codice MNC assegnato al soggetto stesso; mentre è esclusa per le numerazioni suddette nel caso di archi di numerazione sui quali è già presente utenza finale.
15. Una risorsa utilizzata diventa disponibile per una successiva utilizzazione da parte di un diverso utilizzatore dopo un periodo di latenza la cui durata minima è specificata per ciascun tipo di numerazione.
16. L’Amministrazione competente pubblica sul proprio sito web le tabelle aggiornate dello stato delle diverse numerazioni, con l’indicazione del soggetto a cui risultano assegnate le singole numerazioni o i blocchi di numerazioni, la relativa data di assegnazione, e, se diverso dall’assegnatario, l’effettivo utilizzatore. Nel caso di numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, le tabelle recano anche il fornitore del servizio che opera su ciascuna numerazione ed il tipo di servizio offerto.
Articolo 5
(Criteri per l’utilizzo delle numerazioni e relative modalità di comunicazione)
1. La norma di riferimento per l’uso delle numerazioni è la Raccomandazione ITU-T E.164. Il codice 00 identifica le chiamate internazionali.
2. Il fornitore di servizi di comunicazioni o, dove applicabile, il soggetto titolare dei diritti d’uso delle numerazioni, stabilisce i prezzi applicabili alle chiamate dirette ai
13
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:
a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante è proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;
b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalità forfetarie, il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo al termine dell’effettivo completamento del servizio richiesto.
3. Il soggetto titolare dei diritti d’uso della numerazione che attiva la fornitura di un servizio o di contenuti destinati alla clientela finale tramite l’utilizzo di una specifica numerazione per servizi a sovrapprezzo, comunica all’Amministrazione competente i dati anagrafici del fornitore del servizio o di contenuti e la tipologia di servizio offerto.
4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all’erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l’espletamento dei servizi in fonia su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale è preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale è effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda del fornitore di servizi di comunicazioni da cui si origina la chiamata, l’informazione può limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. E’ ammesso, per i soli servizi di numero unico e personale, l’impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto, di non ricevere tali informazioni. L’obbligo informativo non può essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non è sottoposto ad alcuna tassazione.
5. Nelle informazioni e nella pubblicità con qualunque mezzo diffuse e relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, è assicurata la corretta indicazione del prezzo della chiamata da rete fissa e mobile nelle modalità previste dal precedente comma 4, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell’IVA. Il fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche ed il soggetto titolare dei diritti d’uso delle numerazioni sono responsabili della conformità alle norme delle informazioni riguardanti il prezzo della chiamata fornite ai fini informativi e pubblicitari.
6. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta e completa informazione sul prezzo applicabile per tutte le numerazioni accessibili.
7. La terminologia di uso comune “numero verde” è associata, nelle informazioni e nella pubblicità, con qualunque mezzo diffuse, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato, a qualunque rete appartenga il chiamante. Nelle informazioni e nella pubblicità sono rese note le eventuali restrizioni all’accessibilità di cui al successivo articolo 16, comma 1.
8. Ove non diversamente stabilito da norme riguardanti numerazioni specifiche, la numerazione assegnata deve essere utilizzata entro il termine di dodici mesi dalla data di
14
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
assegnazione. Trascorso tale termine la numerazione non utilizzata può essere soggetta a revoca.
9. Il titolare dei diritti di uso della numerazione ha il diritto di ottenere la raggiungibilità della numerazione da parte dei clienti di un fornitore di servizi all’accesso che già consente ai propri clienti l’effettiva raggiungibilità di quella stessa categoria di numerazione, ovvero di una numerazione mediante la quale è offerta la stessa specifica tipologia di servizi, entro un termine massimo di dodici mesi dalla richiesta.
10. Il fornitore di servizi all’accesso assicura ai propri clienti la raggiungibilità delle numerazioni per le quali è già vigente un accordo di accesso con il titolare dei relativi diritti d’uso, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla richiesta inoltrata dal titolare dei diritti d’uso, fatto salvo quanto diversamente stabilito tra le parti.
Articolo 6
(Identificazione della linea chiamante)
1. Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l’informazione relativa all’identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza.
2. La fornitura della prestazione di cui al comma 1 avviene conformemente alle norme in materia di tutela dei dati personali. Nel caso di comunicazioni SMS ed MMS originati da soggetti non consumatori, il CLI è sempre presentato al destinatario del messaggio. In particolare, nel caso di servizi a sovrapprezzo attivati tramite SMS/MMS, il CLI corrisponde allo stesso numero utilizzato per la richiesta del servizio.
3. Il soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione è responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonché della consegna di tale informazione al fornitore di servizi di comunicazione elettronica di destinazione o all’eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dal cliente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilità tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza, sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.
4. Nel transito attraverso una rete, il CLI non è ingiustificatamente rimosso o modificato, salvo le eventuali modifiche effettuate in accordo agli standard internazionali.
5. Resta in capo al soggetto che fornisce il servizio di comunicazione elettronica al cliente che origina la comunicazione la responsabilità, per le comunicazioni dirette a numeri definiti dalla Raccomandazione ITU-T E.164 del presente piano che prevedono il
15
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
coinvolgimento di operatori di transito, di stipulare con questi ultimi accordi contrattuali tali da consentire il rispetto del precedente comma 4.
6. Nel caso di chiamate trasferite, ovvero comunque re-istradate nelle reti pubbliche, ivi incluso il caso di servizio di completamento di chiamata, indipendentemente dalla tecnologia della rete d’originazione, della rete di destinazione e delle reti intermedie, il CLI presentato al chiamato è quello della linea chiamante originaria, fermo restando il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
7. Salvo i casi di cui al precedente comma 2, non possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonché numerazioni non decadiche.
Articolo 7
(Numerazione geografica)
1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione geografica, è suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi sono riportati nel decreto ministeriale “Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico” del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La lunghezza massima del numero geografico è di 11 cifre. I numeri geografici con lunghezza di 11 cifre, sono assegnati per numerazioni di utente con prima cifra “1” dopo l'indicativo di distretto. E’ ammesso l’uso di un numero di cifre significative superiori di una cifra alla lunghezza massima del numero esclusivamente per indirizzare il chiamato facente parte di reti interne connesse alla rete pubblica tramite un centralino privato che utilizza la selezione passante, fermo restando che l’istradamento delle chiamate nelle reti diverse da quella dell’operatore di accesso del centralino avviene comunque sulla base della lunghezza massima prevista dal successivo comma 3.
3. I numeri geografici hanno la struttura descritta di seguito:
- per lunghezza del numero pari a 10 cifre:
0 X U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui=09 e i=18
0 YW U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=17
0 ZKJ U1U2U3U4U5U6 con Ui=09 e i=16
- per lunghezza del numero pari a 11 cifre:
0 X U1U2U3U4U5U6U7U8U9 con Ui=09 e i=29
0 YW U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui=09 e i=28 con U1=1
0 ZKJ U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=27
dove: X = indicativo di distretto ad una cifra,
YW = indicativo di distretto a due cifre,
ZKJ = indicativo di distretto a tre cifre,
16
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
e X, Y e Z diversi da zero.
4. Le numerazioni geografiche vengono assegnate per blocchi di diecimila numeri contigui con le ultime quattro cifre da 0000 a 9999.
5. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici sull’intero territorio nazionale.
6. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per effettuare e ricevere chiamate su terminali di reti mobili, ovvero su terminali che impiegano per l’accesso tecnologie radio, per realizzare servizi di comunicazioni elettronica alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni.
7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 8
(Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali)
1. Le numerazioni a codici 3 e 7, secondo quanto specificato nei commi seguenti, sono utilizzabili, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, esclusivamente ai seguenti fini:
i) numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali;
ii) numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato
iii) codici per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica;
iv) codici per l’instradamento delle chiamate (Routing Number).
2. I diritti d’uso della numerazione del cliente per i servizi di comunicazioni mobili e personali sono assegnati ai fornitori di servizi di comunicazioni mobili e personali, anche virtuali, sulla base di codici a quattro cifre. Di norma allo stesso soggetto sono assegnati codici in modo da favorire, per quanto possibile, la riconoscibilità del soggetto.
3. La numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali ha la struttura descritta di seguito:
3XYZ U1U2U3U4U5U6 con X=29, Y=09, Z=09 Ui=09 e i=16.
ed è assegnata a blocchi di un milione di numeri.
L’assegnazione di un blocco di numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente disciplina da un codice a tre cifre, è da considerarsi come assegnazione di dieci blocchi contigui di numerazione, ciascuno individuato da un codice a quattro cifre.
I codici per numerazione del cliente 37XY, con X=09 e Y=09, sono assegnabili, agli operatori mobili virtuali nonché agli operatori dotati di una propria rete per servizi mobili e personali, esclusivamente per la fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali ai clienti degli operatori mobili virtuali.
17
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
4. La lunghezza delle numerazioni del cliente per fornire i servizi di comunicazioni mobili e personali è di dieci cifre; è tuttavia consentito, nell’ambito della numerazione del cliente già assegnata, secondo la preesistente disciplina, con codice a tre cifre, proseguire l’uso di numerazione anche con lunghezza pari a nove cifre, mentre, in nessun caso, possono essere effettuati nuovi usi di numerazione con lunghezza diversa da dieci cifre.
L’Autorità si riserva di estendere la lunghezza della numerazione del cliente per servizi di comunicazioni mobili e personali a undici cifre.
5. Le numerazioni del tipo 31 U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui=09 e i=18 sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediante le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di centomila numeri.
6. Le numerazioni del tipo 30 U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui=09 e i=18 sono riservate per usi futuri.
7. Per consentire il servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica da parte dei clienti nonché per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore di rete mobile al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY, con X=29 e Y=09. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilità dell’operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, è pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice è riservato per l’utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non può essere uguale a 3.
8. Ferme restando le assegnazioni in decade 3 già effettuate per tale scopo, l’Amministrazione competente assegna codici per l’instradamento delle chiamate (Routing Number) nella decade 7, nel formato:
7XY con X=4 e 5 e Y=09.
L’Amministrazione competente assegna Routing Numbers a codice 75 solo dopo il completo esaurimento di quelli a codice 74. Gli operatori configurano i Routing Numbers in decade 7 entro 120 giorni dalla richiesta dell’assegnatario dei diritti d’uso.
9. I fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione del cliente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. I fornitori di servizi che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall’ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. I fornitori di servizi informano il cliente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale
18
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri clienti dopo il prescritto periodo di latenza.
10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.
Articolo 9
(Numerazioni per servizi interni di rete)
1. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dallo stesso fornitore di servizi di comunicazione elettronica ai propri clienti, che per loro natura non necessitano di interoperabilità tra reti di operatori diversi, correlati con la specifica rete ed i relativi sistemi di segnalazione e tariffazione, inclusi i servizi di natura ancillare che completano il servizio di comunicazione di base, quali ad esempio la fornitura di informazioni sul traffico effettuato, la verifica del credito, il trasferimento di chiamata, la presentazione del numero chiamante, ecc. Sono altresì ammessi utilizzi, riferiti in ogni caso al servizio di comunicazione elettronica, tesi al miglioramento dei servizi stessi e/o miglioramento della flessibilità della loro fruizione e/o alla tutela dell’utenza, quali, ad esempio, la conferma, modifica o disdetta di opzioni su servizi già attivi offerti dallo stesso fornitore del servizio di comunicazioni elettroniche, le verifiche relative ai costi, la modifica di opzioni tariffarie, ecc. Non è in ogni caso consentito l’impiego di tali numerazioni per l’offerta di servizi per conto terzi o in concorrenza. L’offerta di servizi su tali numerazioni è comunque subordinata al rispetto delle vigenti normative in quanto applicabili.
2. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:
4X U1…Un con X=0,1,2 Ui=0÷9 e i=1÷n ed n≤12
3. Sulle numerazioni 40 U1…Un sono offerti esclusivamente servizi a titolo gratuito per il chiamante. Il prezzo massimo delle chiamate alle numerazioni interne di rete con X uguale a 1 o 2 è riportato nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano.
4. L’utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso. Resta ferma la possibilità, per l’Autorità, di definire l’uso armonizzato di alcuni codici e numeri in decade 4 per servizi di particolare finalità, a beneficio dei clienti dei servizi di telecomunicazioni.
5. L’utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete è comunicato all’Autorità ed all’Amministrazione competente, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio, da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica che la ha in uso per i propri clienti e che ne assume, pertanto, la responsabilità. La comunicazione include il prezzo praticato e la descrizione esaustiva del servizio espletato.
6. Le numerazioni per servizi interni di rete non possono essere utilizzate per l’offerta di servizi a sovrapprezzo.
19
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
7. L’accesso ai servizi interni di rete da parte dei clienti di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica di Carrier Selection o Carrier Preselection, è effettuato in modalità “easy access” mediante l’utilizzo del codice di selezione, di cui all’articolo 24, assegnato al fornitore medesimo.
8. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete del fornitore di servizi di comunicazione elettronica in modalità “easy access”, la lunghezza massima della numerazione a codice 4 dopo il codice 10XY(Z) è di 14 cifre, “4” iniziale compreso.
Articolo 10
(Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici)
1. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione telefonica nomadici.
2. Le numerazioni di cui al precedente comma 1 hanno la seguente struttura:
5 X U1U2U3U4U5U6U7U8 , con X=09, Ui=09 e i=18
3. Il codice 55 (cioè X=5) è impiegato per la fornitura dei servizi di comunicazione telefonica nomadici.
4. I rimanenti codici 5X, con X diverso da 5, sono riservati per esigenze future.
5. Le numerazioni sono assegnate per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere attribuiti a ciascun soggetto non più di 50 blocchi.
6. I prezzi delle chiamate verso numerazione a codice 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti, secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Nel caso che il piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali la soglia suddetta è pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.
7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.
Articolo 11
(Numerazione per servizi di accesso ad Internet)
1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all’accesso, in modalità “dial-up” ad Internet. Il prezzo applicato include soltanto il trasporto e la gestione della comunicazione ed esclude ogni tipo di sovrapprezzo.
20
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2. Le numerazioni relative ai codici di cui al precedente comma 1 hanno la struttura descritta di seguito:
a) 700 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=17
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet senza oneri per il chiamante, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
b) 701 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=17
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti. La titolarità del prezzo della chiamata è del fornitore di servizi di comunicazione elettronica all’accesso.
c) 702 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=17
e
709 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=17
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli distretti.
La titolarità del prezzo della chiamata è del soggetto a cui sono attribuiti i diritti d’uso della numerazione.
3. I rimanenti codici 70X, con X=3, 4, 5, 6, 7 ed 8, sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X4, 5 e 7 e Y=09, sono riservati per esigenze future.
4. Per le chiamate alle numerazioni di cui al comma 2 lettere b) e c), i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell’Allegato A.
5. I diritti d’uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 12
(Numeri per servizi di emergenza)
1. I numeri per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e sono stabiliti, così come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri.
2. I numeri per i servizi di emergenza attualmente assegnati sono:
Numero
Servizio
Assegnato a
112
Pronto Intervento
Ministero della difesa (Carabinieri)
113
Soccorso pubblico di emergenza
Ministero dell’interno
21
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
114
Emergenza maltrattamenti dei minori
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità
115
Vigili del fuoco Pronto Intervento
Ministero dell’interno
118
Emergenza sanitaria
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
3. Il numero 112 è altresì riservato per fornire il servizio relativo al numero di emergenza unico europeo.
4. L’accesso ai servizi di emergenza è senza alcun onere per il cliente chiamante.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano l’accesso ai servizi di emergenza direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori o fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 13
(Numeri per servizi di pubblica utilità)
1. L’Autorità stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilità e può modificare od eliminare gli esistenti.
2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità sono univoci a livello nazionale.
3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilità, il ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle Regioni, accerti la necessità dell’assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all’Autorità. L'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, verificata la disponibilità di un numero, lo assegna all’Amministrazione richiedente.
4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilità attualmente assegnati sono:
Numero
Servizio
Assegnato a
117
Guardia di finanza
Ministero dell’economia e delle finanze
1500
Comunicazioni per emergenze per la salute pubblica
Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
1515
Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato
Ministero dell’interno
1518
Servizio informazioni CCISS
Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell’interno
1522
Servizio a sostegno delle donne vittime di violenza
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
1525
Servizio emergenza ambientale
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
1530
Capitaneria di Porto Assistenza in mare – Numero Blu
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
22
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
1533
Prenotazione dei servizi sanitari
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
1544
Servizi della Polizia penitenziaria
Ministero della giustizia
5. L’accesso ai servizi di pubblica utilità è senza alcun onere per il cliente chiamante.
6. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono l’accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
7. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da più soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.
8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 14
(Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale)
1. Il codice 116 è riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale, per lo svolgimento dei servizi medesimi secondo le condizioni stabilite dalle norme comunitarie.
2. Le numerazioni di cui al comma 1 hanno la struttura seguente:
116 U1U2U3 con Ui=09 e i=13
3. Le numerazioni di cui al comma 1 sono assegnate dagli uffici dell’Autorità, a seguito di richiesta, al Ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione è attribuita dalle pertinenti norme comunitarie, come segue:
Numero
Servizio
116000
Linea diretta per i minori scomparsi
116006
Linea telefonica diretta per vittime di reati
116111
Linea diretta di assistenza ai minori
116117
Servizio di guardia medica per cure non urgenti
116123
Linea diretta di sostegno emotivo
4. L’accesso ai servizi armonizzati europei a valenza sociale è senza alcun onere per il cliente chiamante.
23
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono l’accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori o fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
Articolo 15
(Numeri per servizi di assistenza clienti "customer care")
1. Il numero di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un fornitore di servizi di comunicazione o di risorsa correlata di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza del fornitore medesimo adeguato alle esigenze dei clienti secondo le disposizioni della normativa applicabile, al quale è possibile, tra l’altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo, gestire il blocco selettivo delle chiamate. I numeri sono univoci a livello nazionale.
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica non utilizzano numerazione con addebito, in tutto o in parte, al chiamante per l’accesso dei propri clienti allo sportello di assistenza per la fornitura del servizio di assistenza di cui al comma 1.
3. Per il servizio di assistenza clienti sono assegnati numeri brevi a tre cifre a codice 1 nonché numeri a 4 e 6 cifre aventi la struttura di seguito descritta:
a) 192X, 194X con X=29
b) 1920XY, 1921XY con X,Y=09
I numeri 194X, con X=0 o X=1, sono riservati per esigenze future.
4. Solo gli operatori telefonici nazionali, hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a numeri brevi a tre cifre di assistenza clienti, ferma restando la possibilità di assegnare numeri brevi a tre cifre per il servizio di assistenza clienti a soggetti che non rientrano nella categoria suddetta, sulla base della disponibilità e delle effettive esigenze di mercato.
5. I soggetti che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto per il proprio servizio di assistenza clienti all’assegnazione di un numero a quattro cifre.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 16
(Numerazione per servizi di addebito al chiamato)
1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il fornitore del servizio può limitarne l’accessibilità. Solo le numerazioni appartenenti a
24
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.
2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:
a) 800 U1U2U3U4U5U6 con Ui=09 e i=16
b) 803 U1U2U3 con Ui=09 e i=13
I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.
3. I diritti d’uso delle numerazioni su codice 800 sono assegnati per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.
4. I diritti d’uso delle numerazioni su codice 803 sono assegnati su base singolo numero. Alla domanda di assegnazione deve essere allegata la richiesta del fornitore del servizio che ha richiesto di utilizzare la numerazione.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 17
(Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)
1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi ad addebito ripartito.
2. La struttura e la modalità di addebito al chiamante, supportate dalle numerazioni con codice 84X, sono articolate su due fasce, come di seguito riportato:
a) Prima categoria (X=0,1) – al chiamante viene addebitata una quota fissa:
84 0 U1U2U3U4U5U6 con Ui=09 e i=16
84 1 U1U2U3 con Ui=09 e i=13
b) Seconda categoria (X=7,8) – al chiamante viene addebitata oltre ad una quota fissa anche una quota minutaria:
84 8 U1U2U3U4U5U6 con Ui=09 e i=16
84 7 U1U2U3 con Ui=09 e i=13
L’Autorità può definire ulteriori modalità di addebito al chiamante per le numerazioni a codice 84X (con X=2, 3, 4, 5, 9).
3. I prezzi applicati al chiamante dal proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. I prezzi massimi sono indicati nella tabella 1 dell’allegato 1 al presente Piano.
25
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
4. I diritti d’uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono assegnati per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99.
5. I diritti d’uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono assegnati su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda di assegnazione.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 18
(Numerazione per servizi di numero unico o personale)
1. I codici 199 e 178 identificano la categoria specifica dei servizi di numero unico o personale. Il chiamante è informato del prezzo della chiamata così come precisato al precedente art. 5, comma 4.
2. Le strutture delle numerazioni per servizi di numero unico o personale sono le seguenti:
a) 199 U1U2U3U4U5U6 con Ui=09 e i=16;
b) 178 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=09 e i=17
3. I prezzi applicati al chiamante dal proprio fornitore di servizi sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano.
4. I diritti d’uso delle numerazioni sul codice 199 sono assegnati per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d’uso delle numerazioni sul codice 178 sono assegnati per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 19
(Numerazioni riservate a servizi SMS/MMS e trasmissione dati)
1. E’ attribuita ai servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati, la numerazione a codice 43X, con X=0,1,4,5 e 9.
2. La struttura di tali numerazioni è:
26
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
a) 4 3 X U1U2 con X=0 e 1 Ui=09 e i=12
b) 4 3 X U1U2U3U4 con X=4 e 5 Ui=09 e i=14
c) 4 3 X U1U2U3U4U5U6U7 con X=9 Ui=09 e i=17
Le numerazioni a codice 43X, con X=2, 3, 6, 7 e 8 sono riservate per usi futuri.
3. Per le comunicazioni dirette alle numerazioni di cui al presente articolo il prezzo massimo applicato al cliente non può superare il prezzo delle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati dirette alle numerazioni per servizi mobili e personali, secondo il profilo tariffario del singolo cliente, senza alcuna discriminazione rispetto alle condizioni praticate per queste ultime numerazioni.
4. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate su base singolo numero, quelli per le numerazioni di cui alla lettera c) sono assegnati a blocchi di mille numeri contigui, con le ultime cifre da 000 a 999.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.
Articolo 20
(Numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
1. Le numerazioni con codice 89X sono utilizzabili per l’offerta di servizi a sovrapprezzo, con X che individua in via esclusiva il contenuto di tali servizi nell’ambito delle categorie di seguito elencate:
Categorie servizi a sovrapprezzo
Codici associati
a)
servizi di carattere sociale-informativo
892 e 893
b)
servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale
895
c)
servizi di chiamate di massa
894
d)
servizi di intrattenimento
899
e)
servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, ovvero caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato
899
Le numerazioni a codice 899, ferma restando la disciplina applicabile a tale codice, sono altresì utilizzabili per l’offerta dei servizi di cui alle categorie a) e b).
2. La struttura delle numerazioni a codice 89X è la seguente:
a1) 892 U1U2U3 con Ui=09 e i=13
27
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
a2) 893 YU1U2U3 con Y= 0 Ui=09 e i=13
a3) 893 Y U1U2U3U4 con Y=4 Ui=09 e i=14
a4) 893 Y U1U2U3U4 U5U6 con Y=8 Ui=09 e i=16
b1) 895 Y U1U2 con Y=02 Ui=09 e i=12
b2) 895 YU1U2U3 con Y= 3 Ui=09 e i=13
b3) 895 Y U1U2U3U4 con Y= 4 Ui=09 e i=14
b4) 895 Y U1U2U3U4 U5U6 con Y=59 Ui=09 e i=16
c1) 894 Y U1U2 con Y=04 Ui=09 e i=12
c2) 894 Y U1U2U3U4 con Y=59 Ui=09 e i=14
d), e) 899 U1U2U3U4U5U6 con Ui=09 e i=16
Fatto salvo quanto previsto all’art. 21, le numerazioni a codice 89X con X=0,1,6,7,8 sono riservate per usi futuri.
3. Le soglie di prezzo massimo, per le numerazioni a codice 89X con X=2,4,5,9 sono riportate nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano. Per servizi di raccolta fondi e per televoto è ammessa la sola tariffazione forfetaria.
4. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a3, a4), b3, b4), c2), d) ed e) sono assegnati per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a2) e b2) sono assegnati per blocchi di dieci numeri contigui, con le ultime due cifre da 0 a 9. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a1), b1) e c1), sono assegnati su base singolo numero per le proprie attività o per la propria clientela che ne faccia richiesta scritta da allegare alla domanda di assegnazione.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 892 ed 895 ha una durata di 12 mesi. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 894 ed 899 ha una durata di tre mesi.
Articolo 21
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per collegamenti relativi ai POS)
1. Per l’offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art. 20, sono utilizzabili anche le numerazioni a codice 89111, esclusivamente per collegamenti dati relativi a terminali cosiddetti POS (Point Of Sale) ovvero per collegamenti dati per altre applicazioni per le quali il numero è composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall’utente.
28
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2. La struttura di tali numerazioni è:
89111U1U2U3U4U5 con Ui=09 e i=15
3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 89111 i limiti di prezzo sono indicati nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano.
4. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati per blocchi di dieci numeri contigui, con l’ultima cifra da 0 a 9.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.
Articolo 22
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)
1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt. 20 e 21, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Categorie servizi a sovrapprezzo
Codici associati
a)
servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati
44
b)
servizi di chiamate di massa, con esclusione dei servizi di raccolta fondi di cui alle lettere e) ed f)
47
c)
servizi di intrattenimento
48
d)
servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, ovvero servizi caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato
48
e)
servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche
455
f)
Servizi di raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica
499
Il codice 46 è riservato per usi futuri. Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 455 e 499, l’accesso ai servizi stessi è consentito anche tramite chiamate in fonia da rete fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 5, comma 4.
29
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
2. La struttura di tali numerazioni è:
a) 4 X Y U1U2 con X=4,7,8 Y=04 Ui=09 e i=12
b) 4 X Y U1U2U3U4 con X=4,7,8 Y=59 Ui=09 e i=14
c) 4 5 5 U1U2 con Ui=09 e i=12.
d) 4 9 9 U1U2 U3 con Ui=09 e i=13.
3. L’utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso, ma è comunicato all’Autorità ed all’Amministrazione competente, secondo le modalità da queste indicate, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l’indicazione del soggetto destinatario e delle finalità della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. In caso di attivazione contemporanea di una campagna di raccolta da parte di più fornitori di servizi di comunicazioni sulla medesima numerazione è ammesso l’assolvimento in nome collettivo dell’obbligo di comunicazione. Per tali numerazioni non si applica il comma 2 dell’art. 24.
4. Le numerazioni di cui al comma 1, lettera e) sono numerazioni pubbliche a regime speciale per le quali non è obbligatoria l’interconnessione.
5. L’utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera f), da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, sulla base della disciplina specifica stabilita dagli appositi provvedimenti. Per tali numerazioni non si applica il comma 2 dell’art. 24.
6. Sono stabiliti i prezzi massimi e le connesse condizioni a cui tali prezzi massimi sono subordinati per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi “una tantum” ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell’Allegato 1 al presente Piano.
7. I fornitori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed i fornitori di contenuti che impiegano le numerazioni di cui al presente articolo adottano un codice di autoregolamentazione che include la definizione uniforme e comune tra i vari fornitori di servizi di prassi per l’informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalità di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della prestazione di blocco delle comunicazioni, e prevede, altresì, le necessarie tutele a favore dell’utenza, con particolare riguardo alla gestione dei reclami e, nel caso, delle numerazioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), allo storno degli addebiti contestati, che è sempre eseguito su richiesta scritta dell’utente, anche via posta ordinaria e via posta elettronica, inoltrata entro trenta giorni dall’addebito sul credito o sul conto telefonico. I codici di autoregolamentazione sono comunicati all’Autorità per le valutazioni di propria competenza.
30
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
8. I diritti d’uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono assegnati su base singolo numero.
9. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi, con l’eccezione delle numerazioni di cui alla lettera e) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è ridotto a quindici giorni, e delle numerazioni di cui alla lettera f) del comma 1, per le quali il periodo di latenza è esteso a dodici mesi.
Articolo 23
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi di informazione elenco clienti)
1.Le numerazioni 12XY identificano, nell’ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni elenco clienti, inerenti i clienti di tutti i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche da rete fissa e mobile, eventualmente offerti anche con caratteristiche evolute.
2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione elenco clienti è di seguito descritta:
12XY con X=49 Y=09
Le numerazioni 12XY con X=03 e Y=09 sono riservate per usi futuri.
3. Sulle numerazioni 12XY possono essere offerti esclusivamente servizi informazioni abbonati, consistenti nella fornitura:
a) del numero del cliente a partire dal nominativo;
b) del nominativo a partire dal numero;
c) dall’informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dal cliente;
d) di ogni altra informazione contenuta nell’elenco dei clienti o comunque connessa a tali informazioni;
e) del servizio di completamento della chiamata.
4. Il servizio, erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni nonché delle norme per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale, è accessibile e fruibile in fonia o via SMS/MMS attraverso operatori o sistemi automatici di risposta. Non è ammessa la fornitura del servizio in abbonamento.
5. In caso di accesso al servizio via SMS/MMS, debbono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:
a) L’utente, dopo aver inviato la propria richiesta mediante SMS/MMS gratuito, riceve un SMS/MMS gratuito di accoglienza, indicante il prezzo fisso del servizio nel rispetto dei valori massimi forfettari riportati nella tabella 1 dell’allegato A, con richiesta di esplicita accettazione del cliente mediante l’invio, da parte di quest’ultimo, di un messaggio SMS/MMS gratuito di conferma;
31
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
b) Il messaggio SMS/MMS del gestore, recante l’informazione richiesta, è inviato all’utente solo previa acquisizione della esplicita accettazione delle condizioni del servizio di cui alla lettera a), attestante la volontà dell’utente di usufruire del servizio richiesto al prezzo indicato nel SMS/MMS gratuito di accoglienza;
c) L’addebito del servizio al cliente avviene solo dopo che al fornitore del servizio sia pervenuta la notifica di avvenuta ricezione del messaggio SMS/MMS recante l’informazione richiesta dal cliente, inerente ai servizi di informazione elenco clienti;
d) L’addebito avviene solo nel caso in cui l’informazione richiesta sia resa nella disponibilità dell’utente entro 10 minuti dal momento dell’invio da parte dello stesso utente del messaggio SMS/MMS di conferma esplicita di cui alla lettera a);
e) Il servizio via SMS/MMS è circoscritto alla fornitura delle prestazioni indicate tassativamente ai punti a), b), c) e d) del comma 3;
f) Nel caso dei servizi di informazione elenco clienti via SMS/MMS è altresì vietata la fornitura del servizio di completamento della chiamata nonché il rinvio anche automatico ad altra numerazione a sovrapprezzo.
E’ fatta salva l’applicazione delle ulteriori disposizioni regolamentari vigenti in materia di servizi di informazione elenco clienti in fonia, laddove compatibili con la modalità SMS/MMS.
6. L’assegnatario della numerazione fissa il prezzo al pubblico per le chiamate dirette alla numerazione 12XY originate da rete fissa e da rete mobile, nel rispetto dei prezzi massimi per la quota fissa alla risposta e per la quota minutaria, ovvero del prezzo massimo forfetario, ove applicabile, riportati nella tabella 1 dell’Allegato A. I medesimi limiti si applicano anche al prezzo minutario o forfetario della eventuale comunicazione effettuata tramite la prestazione di completamento della chiamata.
7. Nel caso di tassazione forfetaria il prezzo è addebitato al cliente chiamante solo dopo l’effettivo completamento del servizio e cioè solo quando l’utente abbia ricevuto l’informazione richiesta ovvero l’informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dal cliente utilizzatore del numero.
8. L’utente che richiede il completamento della chiamata è informato preliminarmente del prezzo massimo della prestazione, eventualmente attraverso esplicito riferimento al prezzo massimo già comunicato all’avvio della chiamata.
9. La prestazione di completamento della chiamata è fornita solo dopo che, ricevuta l’informazione di cui al comma 7, l’utente manifesta l’esplicita accettazione del servizio esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.
10. Il servizio informazioni elenco clienti può essere offerto anche utilizzando numerazioni 892 U1U2U3. In tal caso si applicano alla numerazione tutte le norme riguardanti il servizio informazioni elenco clienti e la numerazione 12XY, con la sola esclusione delle modalità di assegnazione dei diritti d’uso della numerazione e dei prezzi massimi applicabili.
32
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Articolo 24
(Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
1. L’utilizzo delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo è soggetta al rispetto della normativa vigente in tema di offerta servizi a sovrapprezzo. E’ altresì soggetto alla normativa vigente in materia di blocco selettivo di chiamata.
2. L’invio di un SMS/MMS privo di contenuto (SMS/MMS vuoto) a numerazioni per servizi a sovrapprezzo è bloccato dal fornitore di servizi da cui origina, che non lo inoltra al destinatario o ad altre reti, e non comporta l’attivazione o l’erogazione di alcun servizio né addebito al chiamante superiore all’importo previsto dal piano tariffario del cliente per l’invio di un SMS/MMS ad una numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali.
3. Non è ammessa l’offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle riportate nei precedenti articoli 20, 21, 22 e 23.
Articolo 25
(Codici per selezione del vettore Carrier Selection)
1. La Carrier Selection nelle modalità easy access ed equal access è una prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dai fornitori di servizi di comunicazioni elettronica interconnessi. L’operatore di accesso fornisce il servizio di raccolta delle chiamate ed inoltra le numerazioni geografiche, mobili e internazionali selezionate dall’utente alla rete utilizzata dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica individuato dal codice di Carrier Selection.
2. Nella Carrier Selection in modalità easy access, l’utente fa precedere, per ciascuna chiamata, al numero del destinatario il codice del fornitore di servizi di comunicazione elettronica prescelto (codice di Carrier Selection), mentre in modalità equal access, l’instradamento verso il fornitore di servizi di comunicazione elettronica preselezionato è effettuato automaticamente dall’operatore di accesso senza che l’utente debba far precedere il numero del destinatario dal codice di Carrier Selection. È comunque possibile la scelta su base chiamata di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica alternativo a quello preselezionato mediante la selezione del codice di Carrier Selection.
3. Il numero massimo di cifre selezionate dall’utente nel caso di Carrier Selection nella modalità easy access per chiamate internazionali è di 22 cifre.
4. I codici di Carrier Selection hanno la struttura descritta di seguito:
10XY(Z)
in cui il codice 10 identifica la categoria specifica di codice di Carrier Selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l’operatore a cui il codice è stato assegnato. Sono disponibili:
a) codici a 4 cifre
10XY con X,Y=28
33
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
per un totale di 49 combinazioni disponibili;
b) codici a 5 cifre
10XYZ con X=0,1,9 Y=29 Z=09
per un totale di 240 combinazioni disponibili.
Le 270 combinazioni definite per X=0,1,9 Y=0,1 Z=09 e per X=28 Y=0,1,9 Z=09 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l’introduzione, per codici a lunghezza maggiore.
5. Ad un soggetto avente titolo possono essere assegnati fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest’ultimo viene utilizzato con le medesime modalità, vincoli e limiti del primo codice.
6. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di ventiquattro mesi.
Articolo 26
(Codici di accesso a rete privata virtuale)
1. I codici di accesso alle reti private virtuali consentono la selezione di una rete privata virtuale all’interno di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche.
2. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale è la seguente:
a) 1482
b) 149X con X=4,5,6,7,8,9
c) 149XY con X=0,1,2,3 Y= da 2 a 9
d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 Y=0,1 Z=09
3. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.
Articolo 27
(Numerazioni non decadiche)
1. L’uso dei caratteri “*” e “#” nelle numerazioni, è ammesso solo in accordo con quanto indicato dagli organismi internazionali di armonizzazione ed in particolare dall’ETSI, nell’ambito delle reti mobili, quali USSD (Ustructured Supplementary Data,) nonché nell’ambito di servizi interni di rete, ovvero in accordo a specifiche assegnazioni dell’Amministrazione competente di concerto con l’Autorità. Tali numerazioni non sono utilizzate per identificare un cliente o per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.
2. L’Autorità si riserva di armonizzare numerazioni che impiegano i caratteri di cui al comma 1 affinché siano impiegate per il medesimo scopo da parte di tutti gli operatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
34
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Articolo 28
(Numeri identificativi dei punti di segnalazione)
1. I numeri identificativi dei punti di segnalazione nazionali (NSPC - National Signalling Point Code) e internazionali (ISPC - International Signalling Point Code) sono numeri binari a quattordici bit, la cui struttura e modalità di impiego sono conformi alle Raccomandazioni della serie ITU-T Q.70x.
2. L’assegnazione degli ISPC e NSPC è effettuata su base singolo numero ai soggetti autorizzati alla fornitura di una rete telefonica pubblica.
3. I punti di segnalazione sono associati ad apparati fisicamente installati sul territorio nazionale, fatti salvi i casi eccezionali previsti dalla norma ITU-T Q.708, in cui un ISPC appartenente ad un SANC (Signalling Area/Network Code) assegnato a uno Stato può essere utilizzato in un altro Stato con l’autorizzazione di entrambe le amministrazioni. In quest’ultimo caso, l’operatore interessato ha l’onere di ottenere l’autorizzazione dallo stato estero e presentare la stessa all’Amministrazione competente.
4. I gruppi di numeri identificativi dei punti di segnalazione internazionali sono richiesti all’ITU dall’Amministrazione competente.
5. Gli ISPC e NSPC non sono trasferibili o cedibili a qualsiasi titolo da un operatore all’altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all’Amministrazione competente.
6. Nella domanda di assegnazione dei diritti d’uso il richiedente deve indicare:
a) nominativo e indirizzo del richiedente;
b) l’ISPC o NSPC richiesto;
c) il nome univoco del punto di segnalazione indicando l’indirizzo della sua allocazione fisica;
d) in caso di trasferimento, ai sensi del comma 5, il nome del precedente operatore titolare del punto di segnalazione;
e) l’eventuale stato membro dove il punto di segnalazione sarà allocato, nel caso eccezionale di cui al comma 3;
f) gli usi dell’ISPC/NSPC nella rete, quali: STP (Signalling Transfer Point), SEP (Signalling End Point - Signalling Point senza funzionalità di STP), SCCP (Signalling Connection Control Part) relay, ISC (International Switching Center), GMSC (Gateway Mobile Switching Center), LR (Location Register), OMC (Operation and Maintenance Center), SCP (Service Control Point), SSP (Service Switching Point);
g) l’identificazione di almeno una relazione di segnalazione MTP (Message Tranfer Part) pianificata, indicandone nome ed indirizzo del “distant signalling point” e suo ISPC o NSPC, rispettivamente per la richiesta di un ISPC o NSPC.
7. L’operatore è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, al Ministero una qualsiasi variazione dei dati cui al comma 6.
35
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
8. Il periodo di latenza per i codici dei punti di segnalazione nazionale ha una durata di sei mesi.
Articolo 29
(Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)
1. Il codice OP_ID è un numero decimale a tre cifre che identifica univocamente, in ambito nazionale, un operatore o un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Tale codice è utilizzato nei routing number al fine di identificare la rete di origine oppure la rete di destinazione. A ciascun soggetto è assegnato un singolo OP_ID
2. Il codice OP_ID non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all’Amministrazione competente.
3. I codici OP_ID possono essere revocati dall’Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore risulti in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 2.
4. Il numero IMSI (International Mobile Subscriber Identity), in conformità con quanto previsto dalla Raccomandazione ITU-T E.212, è un numero costituito da un numero massimo di cifre di 15 cifre decimali, suddiviso in tre campi: nell’ordire, dalle cifre più significative a quelle meno significative, MCC (Mobile Country Code), costituito da tre cifre decimali, MNC (Mobile Network Code), costituito da due cifre decimali e MSIN (Mobile Subscription Identification Number), costituito di norma da 10 cifre.
5. Nel concedere i diritti d’uso dei codici MNC, l’Amministrazione competente impone di porre a “0” la prima cifra del campo MSIN nella generazione dei numeri IMSI. All’approssimarsi dell’esaurimento dei numeri IMSI generabili rispettando tale vincolo, a richiesta l’Amministrazione competente consente di utilizzare per la prima cifra il valore successivo all’ultimo utilizzato.
6. I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti autorizzati, fornendo all’Amministrazione competente le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’effettiva necessità dell’assegnazione per lo svolgimento dei servizi, ai sensi del Codice. La concessione dei diritti d’uso di ulteriori codici MNC al medesimo soggetto può essere giustificata dall’approssimarsi della condizione di impossibilità di generare ulteriori numeri IMSI con i codici MNC già ricevuti in assegnazione; non può, invece, essere giustificata, dall’uso di numeri IMSI al di fuori del territorio italiano, dall’uso di numeri IMSI secondo quanto previsto dal successivo comma 9, dall’esigenza di distinguere diverse offerte commerciali, o diverse coperture di rete radio, o configurazioni di rete, o diversi servizi.
7. Il codice MNC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende, debitamente notificati entro quindici giorni all’Amministrazione competente. Un soggetto assegnatario di codice MNC può dare in uso ad altro soggetto autorizzato archi di numerazione IMSI, previa valutazione da parte
36
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
dell’Amministrazione competente dell’effettiva necessità di tale uso in funzione del servizio svolto. Un soggetto che ha in uso un arco di numerazione IMSI non può dare in uso numeri IMSI appartenenti a tale arco.
8. A numeri IMSI utilizzati sul territorio italiano con codice MCC assegnato all’Italia corrispondono esclusivamente numeri di cui alla Raccomandazione ITU-T E.164 con codice internazionale italiano “+39”.
9. Ai fini dell’implementazione della tecnica c.d di “Dual IMSI”, un soggetto assegnatario di codice MNC può dare in uso archi di numerazione IMSI ad altro soggetto autorizzato in uno Stato estero, da associare a numeri di cui alla Raccomandazione ITU-T E.164 con codice internazionale diverso da “+39”, previa comunicazione da parte dei due soggetti alle rispettive Amministrazioni competenti, in accordo con la Raccomandazione ITU-T E.212, Annesso E. Tali numeri IMSI non sono utilizzabili sul territorio italiano.
10. Ai fini dell’implementazione della tecnica c.d. di “Dual IMSI”, un soggetto autorizzato in Italia può prendere in uso da soggetto assegnatario di codice MCC+MNC con MCC assegnato ad uno stato estero archi di numerazione IMSI da associare a numeri di cui alla Raccomandazione ITU-T E.164 con codice internazionale “+39”, previa comunicazione da parte dei due soggetti alle rispettive Amministrazioni competenti, in accordo con la Raccomandazione ITU-T E.212, Annesso E. Tali numeri IMSI non sono utilizzabili sul territorio italiano.
11. Il codice NCC (Network Color Code) è un numero binario a tre bit e, in conformità con quanto previsto dalla norma ETSI GSM 03.03, è utilizzato per permettere ad un terminale mobile di discriminare tra Base Station adiacenti.
12. I codici NCC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali anche di tipo specializzato. A ciascun operatore è assegnato un singolo codice NCC.
13. Il codice NCC non è trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all’altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all’Amministrazione competente.
14. I codici NCC possono essere revocati dall’Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore sia in possesso di più di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 13.
Articolo 30
(Codici armonizzati per utilizzi specifici)
1. Il codice 0160 è riservato per la costruzione di CLI fittizi ai fini della localizzazione delle chiamate indirizzate ai numeri di emergenza da parte di terminali mobili privi di SIM/USIM.
2. Il codice 456 è riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.
37
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
3. Il numero 457726 è riservato per comunicazioni in fonia e dati, finalizzate alla raccolta dati per monitoraggio antifrode e antispamming. L’utilizzo di tale numero, da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non è subordinato a preventiva assegnazione di diritti d’uso, ma è comunicato all’Autorità ed all’Amministrazione competente, secondo le modalità da queste indicate, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. Il numero è considerato numerazione pubblica a regime speciale per il quale non è obbligatoria l’interconnessione. Il servizio non prevede costi aggiuntivi rispetto a quello di comunicazione ed esclude ogni tipo di sovrapprezzo.
4. Il codice 77, da anteporre al numero chiamato, è riservato al il servizio interno di rete che, mediante l’anteposizione di tale codice al numero chiamato, consente l’addebito della chiamata all’utilizzatore del terminale mobile anziché all’azienda, nel caso di terminale facente parte di una rete aziendale.
Articolo 31
(Numerazioni e codici non descritti)
1. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all’Autorità ed all’Amministrazione competente una proposta contenente l’indicazione della risorsa di numerazione che intende utilizzare, la relativa struttura, la descrizione generale del servizio cui intende attribuire la risorsa di numerazione ed ogni altro utile elemento a supporto della richiesta. In deroga alla norma generale di cui all’art. 4, in caso di accoglimento della richiesta l’assegnazione dei diritti d’uso è effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.
Articolo 32
(Norme transitorie e finali)
1. L’Autorità si riserva di rivedere, all’occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. L’Autorità si riserva di rivedere le disposizioni dell’art. 8, comma 7, relative all’accesso diretto alla segreteria telefonica da parte dei clienti ed al servizio di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica, alla luce degli sviluppi del mercato e della disponibilità delle risorse, al fine di individuare modalità idonee a consentire lo svolgimento della prestazione da parte di tutti gli operatori assicurando nel contempo un uso efficiente della numerazione.
3. L’Autorità si riserva di rivedere le assegnazioni già effettuate di codici per l’instradamento delle chiamate in decade 3 e quelle in decade 7, di cui all’art. 8, comma 8, nonché le connesse disposizioni, alla luce degli sviluppi del mercato e dei bisogni emergenti valutati sulla base del grado e della tendenza di consumo delle risorse in decade 7 allocate allo scopo, prevedendo all’occorrenza l’assegnazione di codici a quattro cifre,
38
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
al fine di conseguire un uso efficiente delle risorse e di prevenire la scarsità di disponibilità.
4 Per le numerazioni di cui all’art. 19 l’Amministrazione competente assegna quelle a codice 431 solo dopo il completo esaurimento di quelle a codice 430 e quelle a codice 435 solo dopo il completo esaurimento di quelle a codice 434.
5. E’ consentita la prosecuzione dell’utilizzo dei numeri a codice 196 già assegnati per servizi definiti di comunicazione sociale. L’Autorità si riserva di rivedere l’uso di tale codice, anche in relazione agli sviluppi per l’accesso ai servizi di analoga natura all’uso dei numeri armonizzati europei a valenza sociale e agli sviluppi in ambito comunitario di tale tipologia di numeri.
6. La società Poste Italiane S.p.A. è abilitata a proseguire l’uso del codice a tre cifre “186” per l’espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 7 dell’articolo 13.
7. La gestione dei nomi a dominio “.e164.arpa” utilizzati nell’ambito di ENUM nonché le regole per l’utilizzo del sistema ENUM per l’indirizzamento e l’instradamento sono definiti dall’Autorità con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.
8. Possono essere utilizzate per offrire servizi di completamento della chiamata verso altre destinazioni, nazionali e/o internazionali, con il supporto dell’operatore o con selezione della numerazione di destinazione da parte del chiamante successivamente alla connessione, comunque entro il tetto massimo di prezzo stabilito per la prima numerazione composta dal cliente, esclusivamente le seguenti numerazioni: geografica, per servizi di addebito al chiamato, per servizi ad addebito ripartito e per servizi di numero unico o personale, rispettivamente di cui agli articoli 7, 16, 17 e 18. Resta fermo il divieto di effettuare il completamento di chiamata nel caso di servizi a sovrapprezzo, salvo che nel caso del servizio di informazione elenco clienti, di cui all’art. 23, nel rispetto delle norme vigenti.
9. L’obbligo di comunicazione da parte dell’assegnatario delle numerazioni date in uso ad altro soggetto, di cui all’art. 4, comma 14, entra in vigore a partire dal 1 ottobre 2015.
10. L’obbligo di invio del CLI di cui all’art. 6, comma 2, entra in vigore dal 1 ottobre 2015.
11. Gli operatori ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica mettono in atto quanto necessario per consentire l’effettivo utilizzo, a partire dal 1 ottobre 2015, delle numerazioni, di cui all’art. 20, comma 2, lettere a2), a3), a4), b2) e b3).
12. L’Autorità si riserva di completare, in coordinamento con gli Organismi competenti, la definizione delle modalità di accesso e svolgimento dei servizi svolti con le numerazioni di cui all’art. 22, comma 1, lettera f). Sino all’adozione di tale provvedimento, le predette numerazioni sono utilizzabili in via temporanea e soggette
39
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
alla disciplina generale applicabile alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo ed alle regole specifiche per detta numerazione stabilite dal presente Piano. La concessione dei diritti d’uso e le connesse modalità di utilizzo si conformano alla disciplina definitiva a far data dall’adozione del predetto provvedimento.
13. Le disposizioni dell’art. 29, comma 6, riguardanti la concessione dei diritti d’uso di ulteriori codici MNC al medesimo soggetto, si applicano solo alle nuove assegnazioni.
40
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Allegato 1 al Piano di numerazione
Tabella 1 : Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l’IVA.
Rete
Articolo del Piano di Numerazione
Codice
Quota massima alla risposta (euro)
Prezzo minutario
massimo (euro)
Accesso da rete fissa
Art. 11 – Numerazioni per servizi di accesso ad Internet
701, 702
0,10
0,015 (NOTA 1)
709
0,10
0,06
Art. 17 – Numerazione per servizi di addebito ripartito
840, 841
0,10 quota fissa
847, 848
0,10
0,015
Art. 18 – Numerazioni per servizi di numero unico o personale
178, 199
0,12
0,26
Artt. 20 e 21 – Numerazioni per servizi a sovrapprezzo
892, 895, 899
0,30
1,50
2,00 prezzo forfetario
894
0,0656
0,2293
1,00 prezzo forfetario per servizi diversi dalla raccolta fondi
2,00 prezzo forfetario per servizi di raccolta fondi
89111
0,12 prezzo forfetario
Art. 23 – numerazioni per servizio informazioni elenco abbonati
12
0,30
1,20
1,50 prezzo forfetario
NOTA 1: In caso di articolazione del prezzo in fasce orarie, il valore medio del prezzo computato rispetto alle ore complessive di fascia di picco ed alle ore complessive di fascia di fuori picco, nell’arco temporale settimanale, deve essere inferiore alla soglia di prezzo massimo.
41
Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Accesso da rete fissa e da rete mobile
Art. 9 – Numerazione per servizi interni di rete
41
Prezzo delle chiamate geografiche inter-distrettuali o per servizi mobili e personali terminate sulla stessa rete secondo il profilo tariffario del cliente.
42
0,30
1,00
1,50 prezzo forfetario
Art. 10 - Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici
5
Prezzi massimi pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Se il piano tariffario prevede la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali, prezzo massimo pari a due volte il prezzo delle chiamate locali. e comunque non superiore al prezzo delle chiamate interdistrettuali.
Art. 19 - Numerazioni riservate a servizi SMS/MMS e trasmissione dati
43X con X=0,1,4,5 e 9
Prezzo massimo non superiore al prezzo delle comunicazioni SMS/MMS e trasmissione dati dirette alle numerazioni per servizi mobili e personali, secondo il profilo tariffario del singolo cliente, senza alcuna discriminazione rispetto alle condizioni praticate per queste ultime numerazioni.
Art. 22 – Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati
44
47, 48
5,00 prezzo forfetario per servizi una tantum (NOTA 2)
20,00 mensili, per servizi in abbonamento
455, 499
2,00
10,00
per servizi in fonia da rete fissa
NOTA 2: In caso di prezzo forfetario per servizi una tantum superiore a 2 euro i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche adottano un sistema per incrementare la consapevolezza del cliente, che può consistere nell’obbligo di indicazione esplicita del prezzo nella sintassi di richiesta del servizio, con rifiuto di erogazione in caso di non corrispondenza con il prezzo effettivamente praticato, ovvero nell’invio al cliente di un SMS con richiesta di accettazione esplicita del prezzo mediante un ulteriore SMS, ovvero ancora in un diverso sistema approvato dall’Autorità.