Protocollo CNF - MIUR Insegnamento Scuole

L'iniziativa concretizza la vocazione dell’avvocatura istituzionale che, nella consapevolezza della propria funzione costituzionale di soggetto deputato alla difesa e alla garanzia dei diritti fondamentali, intende dare un contributo attivo all’integrazione dei percorsi formativi scolastici attraverso interventi volti all’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Cnf intende promuovere e incentivare la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, e lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.

Articolo 1

Finalità

1. Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell’art. 3 del d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità.

2. Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, per il tramite di convenzioni di cui all’art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107 tra Ordini territoriali degli Avvocati e istituti scolastici di ogni ordine e grado, la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro secondo quanto previsto dalla citata legge e dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e successive modifiche prevedendo lo svolgimento di specifici moduli di orientamento sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità nonché forme di apprendimento pratico da svolgersi presso l’Ordine forense.

3. Le azioni comuni di cui ai comma che precedono devono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

b) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria;

c) sviluppo ed implementazione della conoscenza del ruolo dell’avvocato nella società sia nell’ambito delle attività processuali che extragiudiziali;

d) orientamento alla professione di Avvocato sia nel campo civile che penale.

Articolo 2

Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, attraverso il presente Protocollo:

a) individuano le modalità operative che dovranno essere indicate nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, e delle quali gli istituti scolastici dovranno tener conto nella predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa prevedendo lo svolgimento di percorsi formativi specifici impartiti da avvocati ed aventi ad oggetto l’educazione alla cittadinanza e alla legalità;

b) elaborano il Programma minimo comune per la realizzazione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, anche mediante la elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico.

Articolo 3

Modalità operative

1. Il piano triennale dell’offerta formativa predisposto da ogni singolo istituto scolastico ovvero il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dovrà, ferma restando l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola, prevedere -nell’ambito della progettazione didattica curriculare, extracurriculare ovvero educativa ed organizzativa- lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di moduli di orientamento della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente Protocollo.

2. I moduli di cui al comma che precede dovranno essere svolti da avvocati individuati dall’Ordine locale.

3. Per i fini di cui al precedente comma, l’Ordine locale degli Avvocati e l’istituto scolastico possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da due rappresentanti dell’istituto scolastico, di cui uno necessariamente appartenente ai rappresentanti dei genitori, e da due rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati, di cui uno rappresentato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine stesso, ovvero un suo delegato. Il Comitato Tecnico Scientifico collabora, in relazione alle specifiche iniziative, alla predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa ovvero a quella annuale delle attività nonché alla redazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è gratuita.

Articolo 4

Programma minimo comune

1. Le Parti, fermo restando che con separato atto ad integrazione della presente Protocollo possono individuare più specificamente gli argomenti in materia di educazione alla cittadinanza e legalità da inserirsi obbligatoriamente nel piano triennale dell’offerta formativa predisposto da ciascun istituto scolastico, sin da ora stabiliscono che le convenzioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, prevedano che i contenuti del Programma minimo comune di cui all’art. 2 abbiano comunque ad oggetto:

a) l’introduzione al diritto, con particolare riferimento ai diritti e doveri costituzionali, alla tutela delle libertà fondamentali, anche in relazione al processo di integrazione europea;

b) l’educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione;

d) l’educazione alla cittadinanza, anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, di cui all’art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

e) l’educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei beni comuni;

f) lo svolgimento di un modulo pratico di esperienze sul campo con l’assistenza di avvocati.

Articolo 5

Rapporti tra Ordine degli Avvocati ed Istituto scolastico

1. Le Parti, di comune accordo, convengono che ogni singola convenzione tra Ordine locale degli Avvocati ed istituto scolastico possa prevedere l’attivazione di uno dei corsi opzionali di cui all’art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ovvero la realizzazione di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro di cui all’art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Delle convenzioni stipulate per l’attivazione di un corso opzionale di cui all’art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è fatta menzione nel piano triennale dell’offerta formativa di cui all’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

3. Ogni Ordine degli Avvocati che sottoscriverà una convenzione con un istituto scolastico per la realizzazione dei fini di cui all’art. 1, si impegna:

a) ad indicare gli avvocati iscritti all’albo ordinario per lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al precedente art. 3, comma 2;

b) a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore degli avvocati impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della presente Convenzione.

Articolo 6

Oneri economici

1. Le convenzioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, dovranno stabilire che le iniziative formative strutturate secondo le previsioni di cui all’art. 3 siano impartite a titolo gratuito.

2. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa del docente, ove l’istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, saranno sopportati dagli Ordini degli Avvocati. In caso di necessità, l’Ordine degli Avvocati potrà richiedere un contributo economico al Consiglio nazionale forense, che potrà concederlo previa adeguata valutazione della richiesta.

Articolo 7

Durata e modifiche

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Roma, 3 ottobre 2016

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA

Il Presidente pro tempore,

Avv. Andrea Mascherin

Il Ministro pro tempore,

Sen. Stefania Giannini