Art. 25. Abrogazioni

1. Sono abrogati: a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249; c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516; e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649; f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6; h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 1,25 2. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.




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