Art. 1 Premessa

L’articolo 743 del Codice della Navigazione “Nozione di aeromobile” prevede, nella definizione di aeromobile, i mezzi aerei a pilotaggio remoto: “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia”. 2. Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 743 del Codice della Navigazione distingue, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromodelli. 3. Gli APR con massa operativa al decollo minore di 25 kg, che effettuano attività all’interno dello spazio aereo italiano, non sono soggetti all’immatricolazione nel Registro Aeromobili Nazionale. 4. I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto impiegati sia per uso professionale che ricreativo, sono assoggettati alle previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento. 5. I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente costituite in uno Stato Membro dell’Unione per scopo ludico e sportivo sono definiti, per gli scopi di questo regolamento, come aeromodelli e sono disciplinati nella sezione VII.




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