Art. 10 Operazioni critiche

Per operazioni critiche si intendono quelle operazioni che non rispettano, anche solo parzialmente, quanto al precedente articolo 9, comma 1. 2. Prima di iniziare operazioni critiche in VLOS l’operatore deve richiedere e ottenere l’autorizzazione dell’ENAC a meno che l’operazione non ricada negli scenari standard pubblicati. In questo ultimo caso l’operatore deve presentare una dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e che contenga le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione è resa dall’operatore all’ENAC utilizzando esclusivamente l’accesso al portale D-Flight, fornendo le informazioni e i dati previsti nella procedura. Nel caso di operazioni critiche che non rientrano negli scenari standard, incluse le operazioni EVLOS e BVLOS, l’operatore deve inviare all’ENAC domanda autorizzazione in accordo a quanto riportato nel sito web dell’Ente (www.enac.gov.it). 3. Le operazioni critiche possono essere condotte ove sia assicurato un livello di sicurezza coerente con l’esposizione al rischio. Il livello di sicurezza di tali operazioni è determinato dall’insieme dei contributi forniti dal SAPR, dal pilota, dalle procedure operative e di gestione delle attività di volo, dalle condizioni ambientali e dagli altri elementi essenziali per determinare un impiego sicuro di tali mezzi, inclusa la corretta attuazione del programma di manutenzione. Il sistema, nel suo complesso, deve pertanto assicurare un livello di affidabilità minimo compatibile con il quadro sopra delineato e adeguato al conseguimento di appropriati livelli di sicurezza in relazione alla tipologia di operazioni. Nel caso di scenari standard le prescrizioni tecniche e le limitazioni operative stabilite dall’ENAC sono commisurate al livello di rischio crescente con la massa operativa al decollo dell’APR e allo scenario operativo garantendo i livelli di sicurezza previsti dal presente Regolamento. 4. Se non diversamente prescritto per gli scenari standard, per l’effettuazione di operazioni critiche il SAPR deve essere dotato di un mezzo di terminazione del volo. L’altezza minima di volo da tenere deve essere determinata per ogni sistema di terminazione del volo in modo tale da garantirne l’efficacia. 5. Per le operazioni critiche diverse da quelle effettuate in accordo agli scenari standard, che si svolgono in condizioni VLOS in aree urbane in scenari che non prevedono il sorvolo di persone nell’area delle operazioni e nel buffer, a meno che tali persone non siano indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo, deve essere dimostrato un adeguato livello di sicurezza tramite l’effettuazione di un’analisi del rischio basata sul documento SORA emesso dal JARUS. In ogni caso non sono consentite operazioni in aree urbane con APR di massa operativa al decollo maggiore di 10 kg a meno che il SAPR non soddisfi i requisiti del successivo comma 6. 6. A meno di quanto previsto al successivo comma 8, è consentito il sorvolo delle aree urbane in condizioni VLOS agli APR che dimostrino un adeguato livello di sicurezza. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove il SAPR sia dotato di: a) un sistema primario di comando e controllo il cui software sia conforme agli standard aeronautici di cui alla specifica EUROCAE ED-12 almeno al livello di affidabilità progettuale D; standard alternativi possono essere accettati dall’ENAC ove soddisfino gli stessi obiettivi di affidabilità, e b) sistemi idonei a mantenere il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o a mitigarne gli effetti, e c) un sistema di terminazione del volo il cui comando sia indipendente e dissimilare dal sistema di comando e controllo e che, ove attivato, consenta una moderata esposizione a potenziali danni da impatto. 7. Le operazioni in condizioni BVLOS sono consentite ai SAPR che dimostrino un adeguato livello di sicurezza determinato tramite l’effettuazione di un’analisi del rischio basata sul documento SORA emesso dal JARUS. La conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove vengano rispettate le condizioni e le limitazioni contenute negli scenari pubblicati dall’ENAC. 8. In ogni caso è proibito Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. 9. Ferma restando l’esclusione dal presente Regolamento della disciplina relativa all’impiego di SAPR in spazi chiusi, in quanto essi non rientrano nello spazio aereo di competenza dell’ENAC, le restrizioni di cui al precedente comma 8 si applicano alle operazioni anche nel caso in cui esse siano condotte in spazi chiusi.




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