Art. 12 Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg

Le operazioni condotte in VLOS con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato. 2. In aderenza con quanto disposto all’articolo 10, comma 8 del presente Regolamento, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. 3. Per la conduzione delle operazioni è sufficiente che l’APR venga pilotato da persone in possesso di un Attestato di cui all’articolo 21 in corso di validità, secondo le previsioni del Manuale di volo o documento equivalente. 4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il pilota assume le funzioni di operatore e le relative responsabilità, incluse le registrazioni e segnalazioni. Non sono obbligatori i requisiti organizzativi richiesti agli operatori nei precedenti articoli ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e l’effettuazione della manutenzione prevista. 5. Le operazioni condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota deve conseguire l’Attestato, secondo quanto previsto al successivo articolo 21, entro il 1° luglio 2020.




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