Art. 13 Certificazione di Progetto

I costruttori che intendono produrre in serie i SAPR di cui alla presente Sezione, possono richiedere all’ENAC il rilascio di un certificato di progetto attestante la rispondenza ai requisiti di cui all’articolo 10 comma 6 o all’articolo 12 comma 1, come applicabile. 2. Il certificato di progetto può essere emesso, a conclusione degli accertamenti dell’ENAC, a condizione che il costruttore abbia: a) un’organizzazione riconosciuta idonea dall’ENAC per l’emissione del certificato di conformità di cui al successivo comma 4 e per la gestione degli inconvenienti; b) definito la configurazione del SAPR oggetto del certificato; c) condotto tutte le analisi e le prove necessarie per stabilire le condizioni e limitazioni per dimostrare il livello di sicurezza in funzione dello scenario previsto; d) predisposto i pertinenti Manuale di Volo e Manuale di Manutenzione o documenti equivalenti. 3. Il certificato di progetto emesso dall’ENAC riporta le seguenti informazioni: a) identificazione del costruttore; b) identificazione e configurazione del SAPR; c) scenario delle operazioni; d) condizioni e/o limitazioni; e) documentazione tecnica associata; f) qualunque altra informazione ritenuta utile dall’ENAC. 4. Ai fini dell’impiego per operazioni critiche, ogni SAPR in possesso di un certificato di progetto, deve essere accompagnato da un certificato di conformità emesso dal costruttore che attesta la rispondenza alla configurazione identificata nel relativo certificato di progetto.




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