L’abilitazione alla navigazione è attestata dal rilascio di un Permesso di Volo al SAPR, o da un Certificato di Navigabilità Ristretto nel caso di SAPR in possesso di un Certificato di Tipo Ristretto. 2. Il Permesso di Volo può essere rilasciato: a) per effettuare la sperimentazione allo scopo di ricerca e sviluppo o di dimostrazione di rispondenza alla base di certificazione nel caso di SAPR per i quali è stato richiesto un certificato di tipo ristretto; b) per operazioni specializzate nel caso di SAPR non costruiti in serie e quindi non in possesso di certificazione di tipo ristretto. 3. Il Permesso di Volo specifica le condizioni e/o limitazioni, nell’ambito delle quali devono essere condotte le operazioni, esse includono anche le applicabili limitazioni riguardanti le tipologie delle aree di operazioni. 4. Per ottenere il Permesso di Volo per l’attività sperimentale di cui al comma 2.a) del presente articolo, il richiedente deve presentare domanda all’ENAC fornendo un’analisi del rischio, basata sul documento SORA emesso dal JARUS, atta a dimostrare che l’attività sperimentale che intende svolgere garantisca un accettabile livello di sicurezza. Dalle risultanze dell’analisi del rischio viene identificata la documentazione necessaria per dimostrare la capacità del sistema a svolgere l’attività sperimentale in sicurezza. L’attività sperimentale deve essere condotta in aree a limitato carico antropico, in relazione all’esposizione al rischio. Il richiedente, ove ne ricorrano le necessità, deve presentare, in accordo alle disposizioni ENAC in vigore, una richiesta di segregazione dello spazio aereo. 5. L’ENAC rilascia il Permesso di Volo per attività sperimentale all’esito positivo delle verifiche sulla documentazione presentata. Il Permesso di Volo per attività sperimentale viene rilasciato per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della relativa attività. 6. Il Permesso di Volo per operazioni specializzate di cui al comma 2.b) può essere ottenuto su richiesta del proprietario del SAPR dopo il completamento con esito positivo dell’attività di volo sperimentale iniziale effettuata con il Permesso di volo per attività sperimentale. 7. Per ottenere il Permesso di Volo per operazioni specializzate di cui al comma 2.b) del presente articolo, il richiedente deve presentare domanda all’ENAC fornendo un’analisi del rischio, basata sul documento SORA emesso dal JARUS, atta a dimostrare che l’operazione specializzata che intende svolgere garantisca un accettabile livello di sicurezza. Dalle risultanze dell’analisi del rischio viene identificata la documentazione necessaria per dimostrare la capacità del sistema a svolgere l’operazione specializzata in sicurezza. Il Permesso di Volo è rilasciato dall’ENAC al termine positivo degli accertamenti necessari a verificare che le operazioni previste possono essere condotte con un livello di sicurezza adeguato. Il Permesso di Volo ha validità massima di tre anni. Qualora sussistano le condizioni e su specifica richiesta, l’ENAC può rinnovare o rilasciare un nuovo Permesso di Volo a un determinato SAPR, in funzione dello scopo dello stesso. Il Permesso di Volo decade di validità qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate, nel caso di modifiche al sistema non preventivamente approvate dall’ENAC o di inottemperanza ai requisiti di cui agli artt. 16 e seguenti. 8. Per i SAPR destinati a essere costruiti in serie, il costruttore deve presentare all’ENAC domanda di rilascio di certificato di tipo ristretto. Il certificato attesta la rispondenza alla base di certificazione stabilita dall’ENAC, determinata tenendo conto delle specificità del sistema e delle sue modalità di impiego. La relativa Specifica di Tipo riporta le condizioni e/o limitazioni nell’ambito delle quali il sistema può essere impiegato, includendo anche le limitazioni riguardanti la tipologia delle aree di operazioni e l’utilizzo dello spazio aereo. Nel caso di SAPR che hanno ricevuto una certificazione di tipo, al relativo APR può essere rilasciato un certificato di navigabilità ristretto se conforme alla Specifica di Tipo ed in condizioni per un impiego sicuro. L’organizzazione che intende progettare e produrre i SAPR costruiti in serie, deve essere approvata dall’ENAC. 9. Il certificato di tipo ristretto e la relativa specifica di tipo sono rilasciati al termine delle verifiche di conformità alla base di certificazione e all’esito positivo dell’attività sperimentale. 10. Il certificato di navigabilità ristretto viene rilasciato al singolo SAPR a seguito di presentazione da parte del proprietario di una dichiarazione del costruttore che attesta che il SAPR è conforme al tipo certificato. Il certificato di navigabilità ha validità illimitata. La validità decade qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate, nel caso di modifiche al sistema non preventivamente approvate dall’ENAC o di inottemperanza ai requisiti di cui agli articoli 18 e 19. L’ENAC si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il mantenimento delle condizioni di validità del certificato di navigabilità ristretto.