Art. 18 Organizzazione dell’operatore

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore deve dimostrare di: a) disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività che intende effettuare e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall’operatore devono avere le qualificazioni richieste per condurre l’attività prevista; b) avere nominato un Responsabile Tecnico per la gestione delle operazioni, dell’aeronavigabilità e dell’addestramento; c) disporre di SAPR in possesso di certificazioni/autorizzazioni, ed equipaggiati, nella configurazione prevista per lo svolgimento delle “operazioni specializzate” richieste; d) disporre di piloti con licenza ed abilitazioni adeguate al tipo di SAPR da impiegare; e) avere predisposto il “Manuale delle Operazioni”, contenente le istruzioni o procedure necessarie per la gestione delle operazioni in condizioni normali e di emergenza, dell’aeronavigabilità e dell’addestramento e renderlo disponibile a tutto il personale coinvolto nelle attività; f) essere in grado di condurre le operazioni in accordo alle limitazioni e condizioni previsti per la richiesta dell’autorizzazione.




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