Il presente Regolamento si applica alle operazioni dei SAPR di competenza ENAC e alle attività degli aeromodelli che si svolgono all’interno dello spazio aereo nazionale. 2. Ai sensi dell’articolo 140 comma 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 2018/1139, fino alla data di applicabilità del Regolamento (CE) 2019/947, sono di competenza ENAC gli APR di massa operativa al decollo non superiore a 150 kg. Inoltre, sono di competenza ENAC gli APR, indipendentemente dal peso, progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e tutti quelli le cui operazioni ricadano nelle previsioni dell’articolo 2 comma 3 a) del suddetto Regolamento (CE) n. 2018/1139. 3. Non sono assoggettati alle previsioni del presente Regolamento: a) i SAPR di Stato di cui agli articoli 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione; b) i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio indoor), a meno di quanto previsto all’art. 10, comma 9 del presente Regolamento; c) i SAPR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o da palloni frenati; d) aeromobili giocattolo.