Art. 23 Centri di Addestramento APR

I Centri di Addestramento APR approvati dall’ENAC forniscono sia la formazione teorica che l’addestramento pratico. Essi devono essere dotati di idonea organizzazione e disporre di adeguate procedure, materiale didattico e mezzi per l’addestramento, uno o più Istruttori e almeno un Esaminatore, riconosciuto dall’ENAC, per la conduzione di prove pratiche finalizzate al rilascio ed al rinnovo degli Attestati di pilota di APR. 2. L’ENAC approva il Centro di Addestramento APR sulla base degli accertamenti sulla organizzazione del Centro e sulla capacità di erogare l’intera formazione del pilota, sulle procedure, sul materiale di formazione e sulla qualificazione del personale, Istruttore ed Esaminatore. 3. Il Centro di Addestramento autorizzato al rilascio notifica all’ENAC l’emissione dell’Attestato di Pilota di APR entro 7 giorni. La notifica è effettuata esclusivamente per via informatica nel sito web dell’Ente (www.enac.gov.it) inserendo i dati richiesti dalla procedura. Con le stesse procedure notifica il rinnovo degli Attestati.




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