L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa al decollo minore, uguale o maggiore di 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento e in accordo al Regolamento (UE) n. 376/2014, gli eventi di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 1018/2015, secondo le procedure stabilite dall’Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le modalità da essa previste. 2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l’ENAC, al fine di svolgere le verifiche di competenza può accedere senza restrizioni al SAPR, ai dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o utilizzata dai soggetti di cui al comma 1).