Art. 30 Sanzioni per inosservanza del Regolamento

L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, nei casi per i quali è prevista una dichiarazione, in caso di inadempienza ai requisiti del presente Regolamento o quando l’operatore non si dimostra in grado di assicurarne la rispondenza. Le autorizzazioni, le certificazioni e i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, possono essere altresì sospesi se l’operatore non consente all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare all’operatore l’atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il ripristino dei requisiti interessati. L’autorizzazione, la certificazione o i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, sono revocati nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare nei tempi previsti la rispondenza ai requisiti. 2. L’effettuazione di operazioni specializzate e ricreative con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione dell’ENAC per operazioni critiche, della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni critiche in scenari standard o assenza di registrazione nel caso di operazioni non critiche come applicabile, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231 del Codice della Navigazione, secondo le diverse fattispecie. 3. Il mancato rispetto delle regole fissate dal presente Regolamento da parte del pilota di APR comporta la sospensione della validità dell’Attestato o specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 comma 3 per periodi da 1 a 12 mesi in ragione della gravità della non conformità fino alla revoca per i casi di notevole gravità. Sono inoltre applicabili le altre sanzioni disciplinate dai pertinenti Regolamenti ENAC e dal Codice della Navigazione. 4. Le sanzioni amministrative saranno applicate in conformità delle previsioni della L- 689/81 mentre i provvedimenti di sospensione o revoca saranno adottati in conformità delle previsioni della L. 241/90.




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