L’operatore deve adottare misure adeguate a protezione del SAPR per prevenire atti illeciti durante le operazioni anche al fine di prevenire le interferenze volontarie del radio link. 2. L’operatore deve stabilire procedure per impedire l’accesso di personale non autorizzato all’area delle operazioni, in particolare alla stazione di controllo, e per lo stivaggio del sistema. 3. I dati notificati all’ENAC dai Centri di Addestramento APR di cui all’articolo 23, comma 3 sono resi accessibili alle Autorità di Pubblica Sicurezza. 4. Gli operatori SAPR sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni.