L’impiego dei SAPR è soggetto al rispetto delle singole sezioni, come applicabili, di cui si compone il presente Regolamento. 2. I SAPR possono essere impiegati per: a) operazioni specializzate in scenari non critici e critici come definiti, rispettivamente, nei successivi articoli 9 e 10, b) attività di ricerca e sviluppo c) attività non specializzata in scenari non critici. L’impiego dei SAPR per attività promozionale durante le manifestazioni aeree è disciplinato dalle pertinenti disposizioni nazionali in materia. 3. Nel caso di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo tra l’operatore del SAPR e il committente nel quale le parti definiscono le rispettive responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e condizioni connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dati di cui all’articolo 34 del presente Regolamento. 4. Le operazioni si distinguono in: VLOS, EVLOS e BVLOS. 5. II trasporto di merci pericolose deve essere autorizzato dall’ENAC. 6. Durante il volo, il pilota remoto deve: a) astenersi dallo svolgere i propri compiti sotto l'effetto di sostanze psicoattive o di alcolici o qualora non sia in grado di svolgerli a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause; b) quando l’APR è operato in VLOS, effettuare una scansione visiva completa dello spazio aereo circostante l'aeromobile senza equipaggio, al fine di prevenire qualsiasi rischio di collisione con eventuali aeromobili con equipaggio. Il pilota remoto deve interrompere il volo se l'operazione rappresenta un rischio per altri aeromobili, persone, animali, ambiente o proprietà; c) deve rispettare le limitazioni nell’utilizzo dello spazio aereo stabilite dall’ENAC e disponibili nel sito D-Flight; d) deve operare il SAPR in accordo ai termini previsti dalle pertinenti autorizzazioni o dichiarazioni e utilizzarlo conformemente al manuale d'uso fornito dal fabbricante, comprese le eventuali limitazioni applicabili; e) deve rispettare le procedure definite dall'operatore. 7. I piloti remoti e gli operatori SAPR non devono effettuare il volo in prossimità o all'interno di zone in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza.