Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37. I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all’articolo 37. 2. A far data dal 1 luglio 2020 gli APR di massa uguale o maggiore di 250 g devono essere dotati di un sistema elettronico di identificazione che consenta la trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR, l’operatore e/o il proprietario e i dati essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono fissate dall’ENAC. 3. Tutti i SAPR devono essere dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente. 4. Le operazioni di volo degli APR sono svolte nel rispetto delle regole di circolazione di cui alla Sezione V. Durante le operazioni VLOS/EVLOS, in caso di perdita del contatto visivo dell’APR entro i limiti orizzontali e verticali consentiti, il pilota deve terminare il volo il prima possibile. 5. Gli APR devono essere equipaggiati con i dispositivi/sistemi necessari per l’effettuazione delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili e in funzione degli spazi aerei impegnati. Al fine di garantire un positivo controllo dell’altezza gli APR devono comunque essere equipaggiati con un sistema idoneo a segnalare l’altezza a cui sta volando. 6. Per le attività condotte in VLOS notturno l’APR deve essere dotato di luci che consentano di riconoscere la posizione e l’orientamento nell’ambito del volume dello spazio aereo in cui vengono svolte le operazioni e del buffer. Le luci devono essere riconoscibili dal pilota per qualsivoglia orientamento dell’APR ed eventualmente agli utilizzatori dello spazio aereo. 7. Gli APR devono essere condotti da un pilota in possesso di attestato di competenza in stato di validità di cui alla successiva Sezione IV del Regolamento fatto salvo da quanto previsto nell’articolo 12 comma 5. 8. Per le operazioni condotte in condizioni VLOS, il pilota al comando di un APR impiegato in operazioni critiche deve essere visibile e chiaramente identificabile tramite mezzi che ne consentano l’immediato riconoscimento. Ai fini del presente regolamento è obbligatorio l’uso di giubbetti ad alta visibilità recanti l’identificativo “pilota di APR”. 9. I SAPR che ricadono nelle previsioni di questa sezione, possono essere impiegati in operazioni non critiche o critiche, secondo quanto previsto nei successivi articoli 9 e 10. 10. L’effettuazione dell’attività per lo scopo “ricerca e sviluppo”, è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ENAC in accordo a quanto riportato nel sito dell’ENAC.