Per operazioni “non critiche" si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di: a) aree congestionate, assembramenti di persone, b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’articolo 12; c) infrastrutture sensibili. Tali operazioni devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Le attività ricreative rientrano nelle operazioni “non critiche”. 2. Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l’operatore deve assolvere gli obblighi previsti dall’articolo 8 comma 1 del presente regolamento. 3. L’operatore è responsabile di: a) sviluppare le procedure operative, ove non fornite dal costruttore, per il tipo di operazione e valutare il rischio ad essa associato; b) designare un pilota in possesso delle competenze appropriate per il tipo di operazione; c) assicurare che il pilota e tutte le persone coinvolte nelle operazioni siano a conoscenza del manuale di volo o documento equivalente fornito dal costruttore, delle procedure operative e di eventuali restrizioni vigenti nell’area delle operazioni; d) assicurare che tutte le persone indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo siano state informate dei possibili rischi connessi ed abbiano dato un esplicito consenso alla partecipazione. 4. L’operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione che dimostri il rispetto di quanto previsto nel comma precedente