1. All’atto della presentazione della domanda di associazione di cui all’art. 3 dello Statuto, la Società può richiedere ogni documentazione utile ai fini dell’identificazione del richiedente, sia esso persona fisica che giuridica. È ammessa l’autocertificazione ai sensi di legge. 2. L’Associato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati forniti all’atto dell’associazione. La Società è esentata da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo di dati inesatti o non aggiornati ascrivibile al fatto dell’Associato.