1. All’Associato o Mandante che contravvenga agli obblighi previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento ovvero che tenga un comportamento contrario alle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, fatta salva ogni altra azione civile e/o penale. 2. Le sanzioni sono: a) la diffida che consiste nell’espresso invito a conformarsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Codice di comportamento, ovvero di astenersi, per l’avvenire, dal commettere altre infrazioni; la diffida contiene l’avvertimento che, in difetto, saranno applicate le sanzioni più gravi; b) la penale che consiste nel pagamento in favore della Società di una somma di denaro fissata entro limiti prestabiliti dal Consiglio di gestione; c) l’esclusione per giusta causa che consiste nel divieto di permanere nello status di Associato ovvero nella risoluzione del rapporto di mandato con la Società.