1. La diffida è inflitta per lievi infrazioni agli obblighi gravanti sull’Associato e sul Mandante. 2. La penale è inflitta: a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo alla diffida; b) per dichiarazioni non rispondenti a verità dovute a colpa lieve; c) per atti diretti o indiretti, ovvero per omissioni, commessi con colpa anche lieve, idonei a generare equivoci e/o distorsioni in sede di ripartizione dei diritti; d) per atti o omissioni, commessi con colpa anche lieve, comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività della Società; e) per violazioni per le quali sia disposta l’esclusione per giusta causa. 3. Fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 dello Statuto, l’esclusione per giusta causa consegue a violazioni di cui al comma 2 che siano commesse con dolo o colpa grave, nonché ad ogni grave violazione ad ogni altro obbligo di comportamento. L’esclusione è altresì disposta per condanne penali passate in giudicato che siano motivatamente ritenute incompatibili con il mantenimento del rapporto associativo. 4. L’esclusione per giusta causa comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela, da parte della Società, dei diritti dell’escluso, l’impossibilità di riacquisire la qualità di Associato. Resta salva la previsione dell’art. 5, comma 8, ultimo periodo, dello Statuto. 5. L’esclusione per giusta causa dal rapporto associativo costituisce altresì giusta causa di revoca dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.