1. Il Direttore Generale contesta gli addebiti a mezzo di comunicazione con avviso di ricevimento. 2. L’Associato ha facoltà di far pervenire alla Società le proprie giustificazioni entro il termine indicato nella contestazione, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, e può chiedere di essere ascoltato personalmente. 3. Nel caso di infrazioni di particolare tenuità dovute a colpa e/o negligenza, il Direttore Generale o il dirigente da questi delegato – preposto alla struttura amministrativa competente ai sensi dell’art. 13, 1° comma – può disporre, prima dell’avvio del procedimento disciplinare, l’archiviazione degli atti.