Art. 13 Regolamento SIAE - Procedimento disciplinare

1. Al fine di accertare gli addebiti contestati è istituito un Comitato disciplinare, composto dal Direttore Generale, dal dirigente preposto alla struttura amministrativa competente per la Divisione Musica ovvero per le altre Sezioni cui il procedimento disciplinare si riferisce e da un magistrato ordinario o amministrativo, in quiescenza, nominato dal Consiglio di gestione con funzioni di Presidente. In caso di assenza o impedimento il Direttore Generale può nominare, quale sostituto, un dirigente di fascia apicale. Parimenti, in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto alla struttura amministrativa competente per la Divisione Musica o per le altre Sezioni cui il procedimento disciplinare si riferisce, il Direttore Generale può nominare, quale sostituto, altro dirigente della stessa Divisione Musica o altro dirigente della Divisione Cinema – Dor – Lirica – Olaf. Il Direttore Generale designa un funzionario della Società con funzioni di segretario. 2. Il Comitato ha il dovere di sentire personalmente l’Associato o il Mandante qualora lo stesso ne abbia fatto richiesta all'atto della presentazione delle proprie giustificazioni. L’Associato o il Mandante, in ogni caso, può farsi assistere da persona di sua fiducia. 3. Al termine dell’istruttoria, qualora il Comitato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone l’archiviazione degli atti, dandone opportuna comunicazione all’Associato o al Mandante. 4. Al termine dell’istruttoria, qualora il Comitato accerti l’esistenza dell’infrazione, valutatane la gravità, infligge le sanzioni della diffida o della penale, con6 provvedimento motivato da comunicarsi all’Associato o Mandante mediante comunicazione con avviso di ricevimento. 5. Avverso le decisioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso al Consiglio di gestione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione. Al ricorrente è data notizia, con preavviso di almeno quindici giorni, del giorno e dell’ora in cui verrà esaminato il suo ricorso, ed è concessa facoltà di fornire ulteriori giustificazioni scritte. 6. Qualora il Comitato ritenga che l'infrazione sia di tale gravità che possa dar luogo alla sanzione della esclusione, trasmette gli atti con motivato parere al Consiglio di gestione, per l’avvio del procedimento di cui all’art. 5, commi 3, 5 e 6 dello Statuto. Della trasmissione degli atti viene data comunicazione all'interessato che ha facoltà, entro il termine indicato nella contestazione, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, di presentare memorie scritte al Consiglio di gestione. 7. Nel caso in cui il Consiglio di gestione non ravvisi nell’infrazione contestata gli estremi per l’esclusione, rimette gli atti al Comitato disciplinare per le determinazioni di sua competenza. 8. Nel caso in cui il Consiglio di gestione ravvisi nell’infrazione accertata gli estremi per l’esclusione, delibera contestualmente anche con riferimento alla sanzione della penale. La notifica delle deliberazioni del Consiglio di gestione è in ogni caso operata ai sensi dell’art. 5, comma 5 dello Statuto. Avverso le decisioni del Consiglio di gestione è ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 5, comma 6 dello Statuto.




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