1. La concessione dei permessi di utilizzazione indicati all’art. 16 concorre con la concessione effettuata direttamente dall’Associato ogniqualvolta questi abbia il diritto di collocamento dell’opera, secondo le norme di questo Regolamento. In tal caso, l’Associato è obbligato a dare tempestiva notizia alla Società dell’avvenuto collocamento, precisando tutte le condizioni al riguardo convenute. 2. Negli accordi relativi ad impegni dell’autore a fornire o a concedere ad un utilizzatore un’opera o più opere, in quanto tali accordi siano all’Associato consentiti, devono esplicitamente essere richiamati gli obblighi derivanti all’associato dallo Statuto e da questo Regolamento, e in particolare gli obblighi di cui agli artt. 30, 57 e 70 di questo Regolamento. 3. La determinazione del compenso per la concessione del diritto di utilizzazione dell’opera tutelata è, comunque, di competenza della Società, anche quando effettuata direttamente dall’Associato, salvo quanto è disposto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e relativo regolamento d’esecuzione, dallo Statuto e da questo Regolamento per le diverse sezioni. 4. La Società non assume alcuna responsabilità per il rispetto degli accordi intercorsi direttamente tra gli Associati e gli utilizzatori.