Art. 19 Regolamento SIAE - Bollettino di dichiarazione

1. L’opera è dichiarata alla Società con apposito bollettino il cui schema, distinto per ciascuna sezione, è approvato dal Consiglio di gestione. 2. Salve le disposizioni speciali per le singole sezioni, il bollettino di dichiarazione deve: a) precisare i dati identificativi dell’opera la cui protezione è affidata alla Società e di tutti i relativi aventi diritto; b) indicare il genere dell’opera e - se del caso - la durata, secondo la nomenclatura e le prescrizioni stabilite con delibera del Consiglio di gestione; c) indicare, con le modalità stabilite, lo schema di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto; d) essere datato e sottoscritto da tutti gli Associati e Mandanti che figurano nel bollettino stesso come interessati alla ripartizione; e) recare, infine, la dichiarazione che le indicazioni e i dati contenuti nel bollettino corrispondono a verità, assumendosene il dichiarante la piena ed esclusiva responsabilità. 3. Per le opere composte da testo letterario e musica deve essere dichiarata anche la parte musicale in quanto originale. 4. Se si tratta di elaborazioni, quali traduzione, riduzione, rifacimento o, comunque, di opera derivata da un’altra, i dati richiesti al comma 2, lett. a) devono essere indicati anche per l’opera originaria. 5. Nei casi contemplati dall’art. 17, comma 2 del presente Regolamento, il bollettino deve contenere la dichiarazione che negli accordi con l’utilizzatore è stata inserita la clausola relativa all’obbligo previsto dall’articolo stesso. 6. I bollettini non verranno accettati qualora, in base ad accertamenti, la Società non ritenga di poter riconoscere agli aventi diritto la qualifica in essi dichiarata. 7. Ove il bollettino presenti irregolarità, la dichiarazione non ha effetto sino all’avvenuta regolarizzazione. Per le somme giacenti presso la Società, maturate da opere il cui bollettino sia in attesa di regolarizzazione, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice civile.




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