1. Il mandato conferito alla Società ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello Statuto si intende esclusivo, salvo quanto previsto al comma 2 che segue. 2. Al momento della presentazione della domanda di associazione ovvero con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza di ogni periodo annuale di durata del rapporto associativo, l’Associato può esercitare le facoltà di cui all’art. 6, comma 9, dello Statuto, con apposita dichiarazione redatta secondo i modelli predisposti dalla Società. 3. L’associazione comporta l’obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali l’Associato abbia o acquisti diritti.