1. Il bollettino di dichiarazione deve essere accompagnato da un esemplare dell’opera dichiarata, con le modalità e salve le eccezioni stabilite per le singole sezioni. 2. Per le elaborazioni di opere preesistenti di pubblico dominio, di competenza delle sezioni Musica, DOR e Lirica, deve essere depositata adeguata documentazione tecnica riguardante l’opera preesistente e una relazione tecnica dell’elaboratore circa il suo apporto creativo. 3. Qualora apporti modificazioni ad una sua opera già dichiarata, il dichiarante dovrà presentare un esemplare modificato. 4. Gli esemplari delle opere depositati nei termini dei precedenti commi restano acquisiti alla Società che non assume alcuna responsabilità quanto alla loro conservazione e può rilasciarne copia a richiesta dell’Associato dietro pagamento dei diritti amministrativi di procedura previsti.