1. In conformità al disposto dell’art. 180, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633,e dell’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, non sono accettate dalla Società dichiarazioni di opere per le cui pubbliche utilizzazioni non sia, nel bollettino di dichiarazione, indicata la quota parte dei proventi riservata all’autore o agli autori. 2. Tale quota parte non può essere inferiore a quella stabilita per i vari casi con delibera adottata dal Consiglio di gestione pubblicata ai sensi dell’art. 93 del presente Regolamento.