1. Nel caso di protezione delle opere esercitata in base ad accordi stipulati fra la Società e società di autori o enti stranieri, il rapporto giuridico si stabilisce unicamente tra le società contraenti. 2. Degli accordi di rappresentanza o protezione conclusi dalla Società è data notizia ai sensi dell’art. 93 del presente Regolamento con l’indicazione delle eventuali condizioni e limitazioni cui la protezione è soggetta.