Art. 26 Regolamento SIAE - Cessioni di diritti

1. La cessione di diritti su una o più opere la cui protezione è affidata alla Società deve essere notificata dal cedente alla Società mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento. 2. Qualora il cessionario non intenda avvalersi della protezione della Società, l’amministrazione dei diritti ceduti prosegue fino alla prima scadenza annuale del mandato conferito dal cedente alla Società. 3. La Società si riserva di far valere la compensazione nei confronti dei cessionari dei diritti in presenza di posizioni debitorie del cedente nei confronti della Società, per mancato pagamento di contributi associativi oppure a seguito della avvenuta erogazione di anticipi o acconti non ancora recuperati o per qualunque altra esposizione del cedente, fino a quando tale posizione debitoria non sia estinta. 4. Sono fatte salve, in materia di cessione di diritti, le particolari disposizioni di questo Regolamento per le varie sezioni.




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