1. Salvo quanto stabilito da disposizioni particolari per le varie sezioni, la cessione di proventi derivanti da diritti soggetti alla protezione o da compensi amministrati dalla Società deve essere notificata dal cedente alla Società mediante comunicazione scritta con avviso di ricevimento. 2. L’efficacia di tale cessione è subordinata alla espressa accettazione da parte della Società, la quale ha facoltà di accettarla purché l’ammontare della cessione sia determinato in somma fissa e in misura non superiore ai due terzi degli importi di volta in volta maturati al netto delle somme dovute alla Società. I proventi maturati sono comunque corrisposti dalla Società al cessionario all’atto dei periodici pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 77. 3. La Società ha facoltà di accettare dall’Associato l’incarico di corrispondere ad associazioni di categoria, a titolo di quota associativa, una parte dei proventi di spettanza dell’Associato stesso, anche se determinata in percentuale e purché riferita alla totalità dei proventi medesimi; sull’accettazione dell’incarico e sulle relative condizioni e limitazioni decide il Direttore Generale. 4. Le liquidazioni al cessionario sono effettuate sulla base dei proventi del cedente al netto delle trattenute per crediti della Società, ai sensi dell’art. 77, comma 5.