Art. 29 Regolamento SIAE - Opere di soggetti non rappresentati

1. Le opere cui sia interessato un soggetto non associato né mandante né comunque rappresentato, oppure un soggetto il cui rapporto con la Società sia cessato per un qualsiasi motivo e sulle quali i soggetti non associati né mandanti né rappresentati non abbiano poteri di disposizione, sono amministrate dalla Società, per quanto di sua competenza, nell’interesse degli altri aventi diritto associati, mandanti o rappresentati indicati nel bollettino di dichiarazione, rimanendo pertanto il soggetto non associato né mandante né rappresentato estraneo anche all’esito delle operazioni di ripartizione.




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