1. I titolari di diritti di autore sono associati per le categorie di cui all’art. 3, comma 1 dello Statuto e per le specifiche qualifiche determinate dal Consiglio di gestione sulla base della dichiarazione contenuta nella domanda di associazione e sui bollettini di dichiarazione delle opere. 2. La Società si riserva la facoltà di eseguire in qualunque momento opportuni accertamenti, idonei a verificare l’effettivo svolgimento dell’attività dichiarata, anche agli effetti della ripartizione dei diritti. Qualora l’attività risulti fittizia si applicano le sanzioni disciplinari previste da questo Regolamento, ivi inclusa quella di cui all’art.10, comma 2, lett. c) . 3. All'Associato possono essere anche riconosciute più qualifiche nell’ambito della stessa categoria. 4. L’Associato non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere o al riconoscimento, se successivo, delle singole qualifiche dichiarate ovvero alla data di conferimento dei diritti.