Art. 30 Regolamento SIAE - Riserve sul collocamento delle opere

1. Limitatamente alla prima riproduzione delle opere su supporti fono videografici e delle corrispondenti versioni digitali “on line” aventi contenuto musicale e destinati alla distribuzione al pubblico per l’uso privato, l’Associato o Mandante ha facoltà di scelta dell’utilizzatore per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica alla Società, con comunicazione con avviso di ricevimento, dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà.




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